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		<title><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></title>
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		<description><![CDATA[Restate informati con le nostre News e Consultate le nostre iniziative.]]></description>
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		<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 09:15:00 +0100</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[AI – Professione di Avvocato – Coperture di RC Professionale – la proposta di UIA]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000043"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2026/03/27/ai-professione-di-avvocato-coperture-di-rc-professionale-la-proposta-di-uia/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2026/03/27/ai-professione-di-avvocato-coperture-di-rc-professionale-la-proposta-di-uia/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2026/03/27/ai-professione-di-avvocato-coperture-di-rc-professionale-la-proposta-di-uia/</a></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Concludiamo – per il momento – la nostra serie di post dedicata alla responsabilità dei professionisti per l’utilizzo dei sistemi di AI con questa domanda:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">le polizze di responsabilità civile professionale degli avvocati possono coprire anche gli errori derivanti dall’uso dell’intelligenza artificiale?</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Quale la risposta? Probabilmente sì MA</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">non automaticamente e non in tutti i casi</span></b></strong><span class="fs12lh1-5">. Dipende molto da</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">come è formulata la polizza e da come viene utilizzata l’AI.</span></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><span class="fs12lh1-5"><br></span></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Le polizze RC professionale degli avvocati coprono i</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">danni causati da errori, omissioni o negligenza nell’esercizio dell’attività professionale</span></b></strong><span class="fs12lh1-5">.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Se l’avvocato utilizza un sistema di AI come</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">strumento di lavoro</span></b></strong><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">e commette un errore (per esempio deposita un atto con una citazione sbagliata generata dall’AI), l’errore viene comunque qualificato come:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">➡️</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">errore professionale dell’avvocato</span></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><span class="fs12lh1-5"><br></span></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">e quindi, in linea di principio,</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">può rientrare nella copertura della polizza</span></b></strong><span class="fs12lh1-5">.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Questo perché:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs12lh1-5">l’AI è considerata</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">uno strumento operativo</span></b></strong></li><li><span class="fs12lh1-5">la responsabilità rimane</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">umana e professionale</span></b></strong><span class="fs12lh1-5">.</span></li></ul><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">La polizza interviene solo se si tratta di</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">colpa professionale</span></b></strong><span class="fs12lh1-5">, cioè:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs12lh1-5">errore</span></li><li><span class="fs12lh1-5">negligenza</span></li><li><span class="fs12lh1-5">imprudenza</span></li><li><span class="fs12lh1-5">imperizia.</span></li></ul></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Esempio tipico legato all’AI:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs12lh1-5">l’avvocato usa un sistema AI per cercare giurisprudenza</span></li><li><span class="fs12lh1-5">l’AI genera una sentenza inesistente</span></li><li><span class="fs12lh1-5">l’avvocato non verifica la fonte</span></li><li><span class="fs12lh1-5">deposita l’atto con il riferimento falso.</span></li></ul></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Q</span><span class="fs12lh1-5">uesto è normalmente qualificabile come:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><span class="fs12lh1-5">negligenza professionale</span></b></strong><span class="fs12lh1-5">.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">In questo caso la polizza</span><span class="fs12lh1-5"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5">potrebbe coprire il danno causato al cliente</span></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><span class="fs12lh1-5"><br></span></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Tuttavia, potrebbero essere presenti specifiche esclusioni di polizza in riferimento all’utilizzo di questi sistemi oppure limitazioni di copertura in termini di sotto limiti e scoperti dedicati oppure la copertura potrebbe essere condizionata e circoscritta alla presenza di determinate condizioni quali il controllo umano obbligatorio dei contenuti generati tramite AI oppure la presenza di linee guida e/ procedure dedicate all’interno dello Studio Legale.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Sarà interessante vedere come si svilupperanno i testi di polizza. Nel nostro piccolo abbiamo deciso di introdurre la seguente estensione:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><span class="fs12lh1-5">ESTENSIONE UTILIZZO SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.</span></b><b><span class="fs12lh1-5"> </span></b></strong><span class="fs12lh1-5">La garanzia opera con un sotto limite pari a ½ &nbsp;del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA di copertura con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 1.000,00 a condizione che l’output del sistema di AI sia stato verificato dall’assicurato o da altro soggetto preposto.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><span class="fs12lh1-5">Definizione SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE </span></b></strong><span class="fs12lh1-5">Software o piattaforma – a titolo esemplificativo e non esaustivo sistemi di AI generativa (ChatGPT, Harvey, Copilot ecc.), sistemi di analisi contrattuale, strumenti di ricerca giuridica automatizzata, piattaforme di document automation – che utilizza modelli algoritmici o sistemi di machine learning per generare, analizzare o elaborare informazioni utilizzate nello svolgimento dell’attività professionale.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">La modifica avrà effetto a partire dal 08/04 per gli Avvocati e può essere già richiesta nella trattativa come aggiunta durante questo periodo. </span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5"><b></b></span></b></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b class="fs12lh1-5"><br></b></strong></div></div></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:15:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[AI – Professione di Avvocato – Coperture di RC Professionale – Un esempio]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000042"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2026/03/20/ai-professione-avvocato-coperture-di-rc-professionale-un-esempio/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2026/03/20/ai-professione-avvocato-coperture-di-rc-professionale-un-esempio/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2026/03/20/ai-professione-avvocato-coperture-di-rc-professionale-un-esempio/</a></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Continuiamo a parlare di responsabilità dei professionisti per l’utilizzo dei sistemi di AI parlando di un caso verificatosi in Italia e di cui, probabilmente, negli ultimi giorni abbiamo già sentito parlare.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b class="fs12lh1-5">Cosa è successo</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b class="fs12lh1-5"><br></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">A Siracusa il tribunale sanziona la condotta di un legale che ha presentato una memoria difensiva nella quale citava quattro sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione ed utilizzate a sostegno della propria difesa. Le sentenze esistevano ma il problema è che il relativo contenuto nulla aveva a che fare con il caso in questione. Le citazioni provenivano da una ricerca effettuata dall’avvocato tramite uno dei più noti sistemi di AI.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Il giudice ha rilevato:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs12lh1-5">grave <strong><b>omessa verifica delle fonti</b></strong></span></li><li><span class="fs12lh1-5">utilizzo improprio di strumenti di AI.</span></li></ul></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Ciò che viene sottolineato in questo caso non è certo l’utilizzo del sistema di AI ma che <strong><b>la responsabilità è sempre dell’avvocato che firma l’atto che pertanto deve essere diligente anche nel verificare le fonti a cui fa riferimento nella stesura dello stesso.</b></strong></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b class="fs12lh1-5"><br></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Gli studiosi del settore hanno rilevato un fenomeno in crescita tanto che è in essere una proposta per un “c<strong><b>odice di condotta” per gli avvocati che utilizzano l’intelligenza artificiale</b></strong>. Non è ancora un nuovo codice deontologico autonomo, ma una <strong><b>serie di linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dal Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE)</b></strong> che probabilmente porteranno a future modifiche del codice deontologico.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Di seguito i punti principali di questa proposta:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Obbligo di informare il cliente sull’uso dell’AI</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Divieto di inserire dati sensibili dei clienti nei sistemi AI</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Obbligo di verifica delle informazioni generate</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Nuovo concetto di “competenza tecnologica”</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Tutela dell’indipendenza professionale</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Di pari passo gli Studi Legali, soprattutto quelli più ampi, più importanti e maggiormente strutturati si stanno dotando di <strong><b>“AI policies interne” quali:</b></strong></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Uso consentito solo su piattaforme sicure</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Introduzione di AI specializzate per il diritto</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Regola del “human in the loop” ovvero ogni contenuto generato dall’AI deve essere controllato da un avvocato</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Classificazione delle attività dove l’AI è ammessa</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Formazione obbligatoria per gli avvocati</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Controlli e audit interni</span></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b class="fs12lh1-5"><br></b></strong></div></div></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:15:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[AI – Professione di Avvocato – Coperture di RC Professionale]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000041"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2026/03/13/ai-professione-di-avvocato-coperture-di-rc-professionale/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2026/03/13/ai-professione-di-avvocato-coperture-di-rc-professionale/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2026/03/13/ai-professione-di-avvocato-coperture-di-rc-professionale/</a></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Tutti noi, negli ultimi anni, abbiamo avuto occasione di usufruire dei sistemi di intelligenza artificiale, per studio, informazioni varie, lavoro. L’utilizzo dei sistemi di A.I. in ambito professionale è ormai quotidiano. Ma ci siamo mai chiesti se da questo utilizzo possono derivare forme di responsabilità nei confronti dei nostri clienti? Questo utilizzo può arrecare danno ai nostri clienti? Quale tipologia di danno? E, soprattutto, le polizze di RC Professionale attualmente presenti sul mercato assicurativo prevedono e offrono copertura per questi danni?</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Ci siamo posti queste domande perché negli ultimi mesi si è discusso molto di una sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III penale n. 34481/2025) e di alcune decisioni collegate che affrontano il tema dell’uso dell’intelligenza artificiale nella professione forense. Queste pronunce non vietano certo l’utilizzo dell’AI da parte dei professionisti, ma sicuramente indicano principi e limiti molto chiari per il relativo utilizzo da parte degli Avvocati.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Che cosa sostiene la Corte? Che l’utilizzo di strumenti informatici avanzati, compresi quelli di intelligenza artificiale, possono essere utilizzati per agevolare attività definiamole tecniche, ad esempio:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs12lh1-5">ricerca giurisprudenziale</span></li><li><span class="fs12lh1-5">analisi di documenti</span></li><li><span class="fs12lh1-5">sintesi di atti e materiali</span></li><li><span class="fs12lh1-5">gestione dei dati processuali</span></li></ul></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Insomma, l’AI può essere un ausilio alla redazione e allo studio del caso, ma non può certo sostituire il ragionamento giuridico del professionista, decisione giuridica e argomentazione legale devono restare opera dell’avvocato e della sua mente.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">L’Avvocato resta sempre, pertanto, responsabile del contenuto degli atti, in particolar modo laddove il sistema di AI faccia riferimenti a sentenze inventate, citazioni errate, normativi sorpassati o non attinenti al caso di specie.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">La Cassazione, infatti, ha sottolineato l’obbligo di controllo umano sulle informazioni fornite dal sistema di AI, informazioni che purtroppo, in alcuni casi, possono anche non essere veritiere. Nel nostro caso, l’avvocato deve:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ol type="1" start="1"><li><span class="fs12lh1-5">verificare l’esistenza delle sentenze citate</span></li><li><span class="fs12lh1-5">controllare le norme richiamate</span></li><li><span class="fs12lh1-5">validare le ricostruzioni giuridiche</span></li><li><span class="fs12lh1-5">rileggere integralmente l’atto processuale prodotto dal sistema di AI</span></li></ol></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">In sintesi: la Cassazione non vieta l’uso dell’intelligenza artificiale agli avvocati, ma stabilisce tre principi chiave:</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ol type="1" start="1"><li><span class="fs12lh1-5">AI = strumento di supporto, non sostituto del giurista.</span></li><li><span class="fs12lh1-5"><strong><b>Responsabilità piena dell’avvocato</b></strong> in conseguenza di un utilizzo “scorretto” e incontrollato dei sistemi di AI.</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Obbligo di verifica e controllo umano su ogni contenuto generato</span></li></ol></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Avremo modo di approfondire l’argomento nelle prossime settimane con l’esame di alcuni casi concreti ed interessanti spunti riguardanti le coperture assicurative!</span></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b class="fs12lh1-5"><br></b></strong></div></div></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 08:15:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[IL MEDIATORE CIVILE CHI E’ E DI COSA SI OCCUPA]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003F"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/11/07/il-mediatore-civile-chi-e-e-di-cosa-si-occupa/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/11/07/il-mediatore-civile-chi-e-e-di-cosa-si-occupa/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/11/07/il-mediatore-civile-chi-e-e-di-cosa-si-occupa/</a></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b>Chi è il Mediatore Civile</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><br></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il <strong><b>mediatore civile e commerciale</b></strong> è un professionista iscritto presso organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia.<br>La sua funzione è quella di <strong><b>favorire la conciliazione tra le parti</b></strong> in controversie civili e commerciali, evitando il ricorso al tribunale.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il <strong><b>mediatore civile e commerciale</b></strong> è una <strong><b>figura professionale terza e imparziale</b></strong> che assiste le parti in lite (cittadini o imprese) nella ricerca di un <strong><b>accordo amichevole</b></strong> per risolvere una controversia, evitando o ponendo fine a un procedimento giudiziario (causa in tribunale).</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Non è un giudice: <strong><b>non ha il potere di prendere decisioni o emettere giudizi vincolanti</b></strong> per le parti. Il suo ruolo è quello di <strong><b>facilitare il dialogo</b></strong> e la negoziazione, aiutando le parti a trovare una soluzione che soddisfi i loro interessi reciproci.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b>Requisiti</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Titolo di Studio:</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Possedere un</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">diploma di laurea magistrale</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">(o a ciclo unico) in qualsiasi facoltà.</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><em><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">In alternativa</span></em><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">, essere in possesso di una</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">laurea triennale</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">se iscritti a un Ordine o Collegio professionale (es. avvocati, commercialisti).</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Formazione Specifica:</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Frequentare un</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">corso di formazione per mediatori civili e commerciali</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">presso un Ente di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia, con</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">superamento della prova finale</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">.</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Onorabilità:</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena non sospesa.</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Aggiornamento:</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Seguire un aggiornamento professionale almeno biennale.</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Tirocinio:</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Svolgere un tirocinio che prevede l’assistenza a un certo numero di procedure di mediazione.</span></li></ul></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">E’ una figura professionale disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche. Il ricorso alla mediazione, e quindi ad un mediatore, è una condizione di procedibilità (cioè <strong><b>obbligatoria</b></strong> prima di avviare una causa in tribunale, salvo eccezioni) per controversie relative a materie specifiche, tra cui:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Diritti reali</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">(es. proprietà, usufrutto).</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Condominio</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">.</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Successioni ereditarie</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">e</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Divisione</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">.</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Locazione</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">e</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Comodato</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">.</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Risarcimento del danno</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">derivante da responsabilità medica/sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Contratti</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">assicurativi, bancari e finanziari.</span></li><li><strong><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Affitto di azienda</span></b></strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">.</span></li></ul></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Per le altre materie in ambito civile e commerciale, la mediazione è facoltativa e può essere avviata volontariamente dalle parti. Negli ultimi anni il ricorso alla mediazione è aumentato e il ruolo del mediatore è diventato sempre più di rilievo.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><br></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b>Alcuni numeri</b></strong>: oltre <strong><b>20.000 mediatori professionisti accreditati</b></strong> presso i vari organismi di mediazione con prevalenza delle donne, circa <strong><b>547 organismi di mediazione</b></strong> accreditati dal Ministero a fine 2023, nuove mediazioni iscritte nel 2023 tra 150.000 e oltre 200.000 casi annuali, il tasso di successo (casi chiusi con un accordo) intorno al <strong><b>47-50%.</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><br></b></strong></div></div></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 09:15:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – IL NUOVO ARTICOLO 2407 CODICE CIVILE – UN AGGIORNAMENTO]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000040"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/10/17/la-responsabilita-dei-sindaci-il-nuovo-articolo-2407-codice-civile-un-aggiornamento/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/10/17/la-responsabilita-dei-sindaci-il-nuovo-articolo-2407-codice-civile-un-aggiornamento/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/10/17/la-responsabilita-dei-sindaci-il-nuovo-articolo-2407-codice-civile-un-aggiornamento/</a></span></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Ci siamo lasciati a marzo con l’entrata in vigore del riformato Art. 2407 del Codice Civile seguito approvazione del disegno di legge relativo. A distanza di pochi mesi la disciplina potrebbe subire una nuova modifica con l’approvazione del decreto legislativo di riforma del TUF, approvato in Consiglio dei Ministri in data 08.10 e ora all’esame del Parlamento.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Il nuovo Art. 2407 del Codice civile è stato approvato in via definitiva in data 12 marzo, queste le principali novità:<br>1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni.<br>2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La nuova formulazione dell’Art. 2407 Codice civile, come avevamo avuto modo di segnalare, nulla precisava in ambito di applicazione retroattiva della normativa.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Il decreto legislativo di riforma del TUF oggi in discussione sembrerebbe escludere dall’ambito di applicazione del novellato Art. 2407 Codice Civile i Sindaci delle società quotate.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La parte che qui ci interessa è la seguente:<br>«Il provvedimento interviene … sulle norme del Codice civile in materia di società di capitali applicabili anche agli emittenti, con l’obiettivo di … rendere i sistemi (amministrazione e controllo) più facilmente riconoscibili anche da parte degli investitori esteri. … Inoltre, … responsabilità del Collegio sindacale. Si esclude la limitazione di responsabilità prevista dal Codice civile per i componenti del Collegio sindacale delle società quotate, al fine di non compromettere l’impegno richiesto nell’applicazione della diligenza professionale.»</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">In particolare, quindi, la bozza evidenzia espressamente che per gli emittenti quotati la “limitazione di responsabilità” prevista dal Codice civile per il collegio sindacale non si applica.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Cosa potrebbe cambiare in caso di approvazione definitiva del decreto legislativo di riforma del TUF:<br>Tetto di responsabilità (in caso di colpa): per le società quotate esclusione della limitazione del tetto di responsabilità per i componenti del collegio sindacale.<br>Ambito soggettivo: La bozza non specifica testualmente modifiche all’ambito soggettivo dell’art. 2407, ma l’esclusione della limitazione per le “società quotate” sembrerebbe implicare una distinzione di trattamento secondo il tipo di società.<br>Termine di prescrizione: Non è chiaro dalla bozza se sarà modificato.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Ci aspettiamo ulteriori aggiornamenti entro la primavera 2026.<br>Al prossimo post!</span></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><br></b></strong></div></div></div></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 16:15:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE E PRINCIPIO DI TERZIETA’]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003E"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/07/25/responsabilita-civile-professionale-e-principio-di-terzieta/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/07/25/responsabilita-civile-professionale-e-principio-di-terzieta/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/07/25/responsabilita-civile-professionale-e-principio-di-terzieta/</a></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Stipulare una polizza di responsabilità civile professionale consente al professionista di avere uno strumento di tutela nel caso in cui gli capiti di commettere un errore nell’esercizio della professione danneggiando il cliente.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Può infatti capitare di sbagliare anche dopo anni di brillante carriera!</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Quando accade, il professionista può provvedere a denunciare il sinistro alla propria Compagnia assicurativa per essere manlevato di quanto dovrà pagare al cliente per il danno procurato.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il presupposto fondamentale, oltre al fatto che vi sia un errore professionale commesso proprio dall’assicurato e che vi sia un effettivo danno causalmente derivato dalla condotta colposa dell’assicurato, è che a subire il danno sia un soggetto terzo.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">L’art 2043 c.c. prevede, infatti, che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Di conseguenza, la polizza di responsabilità civile professionale prevede la copertura delle perdite pecuniarie che l’Assicurato abbia involontariamente cagionato a TERZI nell’esercizio della professione descritta in polizza.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Ai sensi di polizza, per TERZO si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, diversa dall’Assicurato o dai suoi dipendenti.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Non possono essere considerati terzi ai sensi di polizza:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">il coniuge (salvo che sia legalmente separato), i genitori, i figli nonché qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">le imprese e le società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia (anche indirettamente) azionista di maggioranza o controllante;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">i collaboratori dell’Assicurato e le persone che siano con questi in rapporto di parentela.</span></li></ul></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">L’Assicurato non può quindi aspettarsi di ottenere dalla propria polizza di responsabilità civile professionale il rimborso dei danni dallo stesso subiti, nemmeno se si tratta di danni derivanti da errori commessi durante lo svolgimento di attività professionale.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Vediamo alcuni casi che ci sono stati sottoposti:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">L’Assicurato è un tecnico che si è occupato di progettare e dirigere i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della madre. Poco dopo la conclusione dei lavori, si manifestano fenomeni di muffa e umidità causati dal condotto di ventilazione non correttamente progettato. In questo caso manca la terzietà poiché il soggetto che ha subito il danno non è considerato terzo da condizioni assicurative.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">L’Assicurato è un revisore legale dei conti di un Comune in dissesto finanziario. Gli è stato contestato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti di aver espresso un parere favorevole sui rendiconti e sui bilanci senza aver invece segnalato la gravità della situazione finanziaria in cui versava il Comune. Oltre all’interdizione dalla funzione, la Procura ha chiesto l’applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata in tre annualità del compenso lordo annuo percepito dal revisore. Le sanzioni pecuniarie (la cui esclusione è anche espressamente prevista in polizza) costituiscono un danno diretto per l’Assicurato e non un danno a terzi.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">L’Assicurato è un avvocato a cui si erano rivolti due coniugi per raggiungere un accordo di separazione tramite negoziazione assistita. Al termine del procedimento, l’avvocato ha redatto la convenzione e l’ha trasmessa ad un Comune non competente. Preso atto dell’errore, ha poi provveduto all’invio presso il Comune in cui il matrimonio era stato trascritto, oltre però il termine previsto. A causa di tale invio tardivo all’assicurato gli è stato notificato un provvedimento sanzionatorio. Anche in questo caso, non c’è un danno a terzi: la normativa prevede, in caso di mancata trasmissione dell’accordo, l’applicazione di una sanzione pecuniaria al solo legale. Il danno, quindi, è stato subito non dal cliente terzo, ma dall’Assicurato.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">L’Assicurato è un avvocato che è stato incaricato dal cliente di proporre opposizione alla condanna monitoria ricevuta per far valere l’asserita insussistenza del credito azionato. Il procedimento si è concluso negativamente per il cliente in quanto il giudice, pronunciandosi nel merito, ha confermato il decreto ingiuntivo e ha compensato le spese legali. L’Assicurato, preso atto che un eventuale appello non avrebbe avuto probabili chances di accoglimento, ha consigliato al cliente di non impugnare ma di pagare quanto stabilito in sentenza per evitare un’azione esecutiva. Il cliente, tuttavia, deluso per il mancato accoglimento della domanda, ha preteso dal legale la restituzione della parcella pagata. La restituzione dei compensi ricevuti per l’attività professionale costituisce però una potenziale perdita per il professionista, il quale, a fronte dell’attività svolta, non ottiene il compenso pattuito.</span></li></ul></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Alla prossima puntata!</div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div></div></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 16:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[LA GARANZIA POSTUMA NELLA RC PROFESSIONALE: PERCHÉ È UN ERRORE SOTTOVALUTARLA]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003C"><div><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/07/11/la-garanzia-postuma-nella-rc-professionale-perche-e-un-errore-sottovalutarla/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/07/11/la-garanzia-postuma-nella-rc-professionale-perche-e-un-errore-sottovalutarla/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/07/11/la-garanzia-postuma-nella-rc-professionale-perche-e-un-errore-sottovalutarla/</a></div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Spesso, quando si smette di esercitare la propria professione, la prima cosa che si pensa di “mettere da parte” è l’assicurazione. In fondo, se non si lavora più, che rischio ci può essere? Ed è proprio qui che molti professionisti – anche esperti – cadono in errore, sottovalutando l’importanza di una protezione fondamentale: la garanzia postuma. Questa estensione, spesso vista come un dettaglio tecnico o un costo accessorio, è in realtà una salvaguardia irrinunciabile per il proprio futuro. Per comprenderne appieno il valore, basta considerare una situazione purtroppo verosimile.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b>La storia di Gianni, ingegnere in pensione</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><br></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Gianni ha 67 anni e una lunga e brillante carriera da ingegnere strutturista. Dopo decenni di progetti complessi, sopralluoghi meticolosi e collaudi rigorosi, decide finalmente di godersi la meritata pensione. Chiude la partita IVA, saluta i suoi clienti storici e si dedica con entusiasmo alle sue passioni, come la pesca, e al tempo prezioso con i suoi nipoti. Tutto procede serenamente, finché un giorno riceve una telefonata inaspettata che lo scuote:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">“Ingegnere, buongiorno. Le parlo per conto dell’istituto comprensivo di via Roma. Purtroppo, il solaio della palestra è crollato. Dalle prime verifiche, sembrerebbe un problema strutturale riconducibile al progetto di cinque anni fa.”</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Gianni rimane in silenzio, assorbito dalla notizia. Quel progetto lo ricordava bene, lo aveva consegnato anni prima, quando era ancora pienamente operativo. Ma ora la situazione è diversa: non lavora più, la sua polizza RC professionale è scaduta. Ha cessato l’attività, si chiede, che responsabilità può mai avere ancora? La risposta è: tutta. Questo perché, nell’ambito della Responsabilità Civile professionale, ciò che conta non è il momento in cui l’errore è stato commesso, ma il momento in cui il danno viene denunciato. Se la polizza non è più attiva e, soprattutto, se non è stata attivata una garanzia postuma, la compagnia assicurativa non è tenuta a coprire il sinistro, lasciando il professionista a rispondere con il proprio patrimonio.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b>Cos’è davvero la garanzia postuma?</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b><br></b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">La garanzia postuma (o “copertura postuma”) è una clausola – spesso opzionale e da richiedere esplicitamente – che estende la validità della polizza professionale anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. È fondamentale sottolineare che questa copertura riguarda esclusivamente i danni causati durante il periodo in cui la polizza era attiva e il professionista esercitava regolarmente. La condizione essenziale è che la denuncia del sinistro pervenga entro il periodo di validità della garanzia postuma stessa. In termini più semplici:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">* Se mentre sei in attività commetti un errore professionale,</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">* E questo errore, per sua natura o tipologia, emerge e causa un danno solo dopo che hai chiuso la tua attività,</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">* La garanzia postuma ti protegge efficacemente da eventuali e inaspettate richieste di risarcimento che potrebbero altrimenti compromettere la tua serenità finanziaria.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b>Non confondere la postuma con la retroattività</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Spesso, in questo contesto, si genera confusione tra termini specifici. Cerchiamo di fare chiarezza per evitare malintesi:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">* **Retroattività**: Questa estensione copre errori commessi prima della data di stipula della polizza attuale, a condizione che tale copertura sia esplicitamente indicata e pattuita nel contratto. È una protezione per il “passato” rispetto all’inizio della polizza.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">* **Claims Made**: È la forma contrattuale più diffusa e utilizzata oggi nelle polizze di RC professionali. Secondo questa formula, la copertura è valida solo per i sinistri che vengono denunciati (o dei quali si viene a conoscenza) mentre la polizza è attivamente in vigore.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">* **Postuma**: Questa è la garanzia specifica che copre i sinistri denunciati dopo la scadenza della polizza principale, a patto che siano riconducibili a fatti, errori od omissioni avvenuti prima della data di scadenza della polizza stessa.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Senza una garanzia postuma adeguata, un professionista che cessa la propria attività rischia seriamente di rimanere scoperto per eventi pregressi, anche se ha mantenuto una copertura assicurativa regolare e impeccabile per tutta la durata della sua carriera.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b>Quando serve attivarla?</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Ci sono situazioni ben precise e cruciali in cui la garanzia postuma dovrebbe essere presa in seria considerazione, rappresentando non un lusso, ma una necessità:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Pensione o cessazione definitiva dell’attività. Quando si conclude il percorso professionale, sia per raggiunti limiti di età che per altre ragioni, la postuma diventa indispensabile per tutelarsi da reclami futuri relativi ad attività passate.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Morte del professionista. In questo tragico evento, la postuma può proteggere gli eredi da eventuali richieste di risarcimento che dovessero pervenire dopo la scomparsa del professionista, garantendo loro una maggiore tranquillità.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Chiusura di specifici lavori o progetti. Per lavori che comportano responsabilità a lungo termine (es. asseverazioni per il Superbonus 110%), anche se l’attività professionale non cessa completamente, è prudente considerare una garanzia per quel singolo progetto.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b>Altri esempi concreti</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Per rendere l’idea ancora più chiara, consideriamo altri scenari pratici:</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">L’avvocato e il ricorso mai notificato. Immaginiamo un avvocato che, dopo essersi ritirato dalla professione due anni fa, riceve una diffida da un ex cliente. Si scopre che un ricorso cruciale non fu notificato nei tempi previsti anni addietro, e ora il danno per il cliente è divenuto concreto e considerevole. Se l’avvocato non aveva attivato la garanzia postuma, sarà costretto a rispondere personalmente per intero, mettendo a rischio il proprio patrimonio.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Il chirurgo e l’intervento dimenticato. Una ginecologa va in pensione dopo una carriera intensa. Due anni dopo, una paziente la cita in giudizio per una complicanza grave e inaspettata derivante da un intervento chirurgico eseguito tre anni prima, quando la dottoressa era ancora in attività. Se la ginecologa aveva saggiamente previsto una garanzia postuma nella sua polizza, la compagnia assicurativa interverrà a sua tutela, gestendo la difesa e l’eventuale risarcimento.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><strong><b>Considerazioni finali</b></strong></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Molti professionisti dedicano una vita intera a costruire una reputazione solida, a sviluppare una rete di fiducia inestimabile e a consolidare una posizione economica duratura. Bastano pochi secondi – e la denuncia di un errore tecnico o procedurale sfuggito anni prima, ma che si manifesta solo in seguito – per vedere tutto questo messo seriamente a rischio.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">La garanzia postuma non dovrebbe essere percepita come un costo superfluo da evitare, ma piuttosto come un atto di profondo buon senso, lungimiranza e responsabilità professionale. Essa serve a proteggere il proprio passato lavorativo quando ormai non si è più attivamente nel presente professionale, offrendo una tutela indispensabile.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Gianni, il nostro ingegnere protagonista della storia, alla fine la sua postuma l’aveva attivata. Non per eccessiva paranoia, ma per una lucida e consapevole gestione del rischio. E quando la telefonata inaspettata è arrivata, ha potuto fare un bel respiro di sollievo, sapendo di essere protetto… e poi è tornato con serenità alla sua amata pesca, con la consapevolezza di aver agito con previdenza</div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[LA RETROATTIVITA’ ILLIMITATA COPRE TUTTO?]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003D"><div><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/07/04/la-retroattivita-illimitata-copre-tutto/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/07/04/la-retroattivita-illimitata-copre-tutto/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/07/04/la-retroattivita-illimitata-copre-tutto/</a></div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Con il post di oggi vogliamo ritornare su un tema che, come dimostrano i sinistri che ci vengono denunciati, è sempre oggetto di dubbi.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Spesso vi è in capo agli Assicurati l’errata convinzione che la retroattività illimitata costituisca una garanzia da sola sufficiente per coprire un eventuale sinistro, tanto che alcuni dimenticano addirittura di pagare tempestivamente la polizza!</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Innanzitutto, che cos’è la retroattività? La <em>retroattività</em> si riferisce alla capacità di una polizza di coprire danni derivanti da errori che sono stati commessi dall’Assicurato prima della data di inizio della copertura stessa. Più ampio è il periodo di retroattività previsto dalla polizza, maggiore sarà la protezione offerta.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Se un professionista stipula una polizza con copertura retroattiva può essere tutelato anche per danni derivanti da errori o negligenze commessi prima della stipula, purché però – lo si evidenzia bene – &nbsp;&nbsp;tali eventi siano scoperti durante il periodo di validità del contratto.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">La retroattività non può infatti coprire fatti noti o già contestati al momento della sottoscrizione della polizza.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Veniamo quindi al secondo aspetto: la circostanza nota. Per <em>circostanze note</em> si intendono quei fatti, atti ed eventi da cui ragionevolmente può derivare una richiesta risarcitoria di cui il professionista è già a conoscenza al momento della stipula della polizza.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Per esempio: un architetto a cui era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori viene messo a conoscenza dal committente che l’opera realizzata presentava vizi di progettazione ed esecuzione. Tale segnalazione, benché non accompagnata da una formale contestazione o richiesta risarcitoria, costituisce una circostanza ai sensi di polizza.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Di conseguenza, l’Assicurato non può invocare la retroattività illimitata della polizza se tale circostanza era al medesimo già conosciuta al momento della sottoscrizione della polizza.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Se un professionista è già al corrente di una situazione potenzialmente dannosa, stipulare una polizza con retroattività estesa (anche illimitata) non garantisce la copertura per quella circostanza specifica, perché questa è già nota all’Assicurato.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Terzo punto: l’<em>efficacia </em>della polizza è una cosa ben diversa dalla retroattività. L’efficacia si riferisce alla data a partire dalla quale la polizza è effettivamente attiva e può coprire i rischi.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">La copertura entra in vigore solo dal momento in cui la polizza diventa operativa, ovvero dalla data di decorrenza se il premio è stato pagato oppure dalla data del pagamento se alla data di decorrenza il premio non è stato ancora corrisposto.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Facciamo un esempio pratico: la polizza ha una retroattività illimitata e come data di effetto il 13/06/2025.<strong><b> </b><b> </b></strong>Trattandosi di rinnovo, l’Assicurato dimentica di pagare entro tale data il premio. Si ricorda della propria rc professionale ormai scaduta solo in data 04/07/2025, quando gli perviene una richiesta risarcitoria. Provvede quindi a pagare in data 05/07/2025, pensando di “riattivare” la copertura della polizza. In questo caso, però, la polizza ha effetto dal 05/07/2025 e non dal 13/06/2025.</div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify">Retroattività, circostanza nota ed efficacia sono concetti che devono essere ben conosciuti dagli Assicurati anche per evitare “sorprese” in caso di sinistro!</div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[PIANO TRANSIZIONE 5.0 - PROTEZIONE TOTALE CON LA POLIZZA RC PROFESSIONALE PER CERTIFICATORI 5.0]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003A"><div><div><span class="imTAJustify fs11lh1-5">Essere un certificatore per il Piano Transizione 5.0 significa assumersi grandi responsabilità. Un errore tecnico o una svista possono causare danni economici ingenti, sia per il cliente che per il professionista. Ecco perché è fondamentale dotarsi di una polizza di Responsabilità Civile Professionale progettata su misura.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><b class="imTAJustify fs11lh1-5">Perché scegliere la nostra polizza?</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La nostra polizza RC è <b>personalizzata per ogni singolo progetto</b>, in linea con le norme di legge e le esigenze dei certificatori. Offre tre punti di forza esclusivi:</span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">1. <b>Copertura obbligatoria e completa</b>:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;&nbsp;- Massimali a partire da <b>250.000 euro</b>.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;&nbsp;- Retroattività garantita al <b>31/12/2023</b>.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;&nbsp;- Ultrattività di <b>10 anni</b>.</span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">2.<b> Tutela estesa per danni economici:</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;&nbsp;- Copertura per <b>Danni erariali </b>derivanti da errori nelle certificazioni.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;&nbsp;- Protezione contro la <b>Responsabilità solidale</b>.</span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Un investimento nella sicurezza</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Con la nostra polizza, non solo soddisfi gli obblighi di legge, ma proteggi il tuo patrimonio personale e la tua carriera professionale. Lavorare con serenità è possibile, sapendo di essere tutelato contro <b>ogni</b> imprevisto.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Se sei un certificatore per il Piano Transizione 5.0, non correre rischi inutili. La nostra polizza RC ti offre la tranquillità necessaria per operare in un settore complesso e ad alta responsabilità.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">In caso fosse interessato a ricevere una quotazione personalizzata e senza impegno, può richiederla <b><a href="https://www.cuneoassicurazioni.it/contatti.html#richieste" target="_blank" class="imCssLink">QUI</a></b>, compilando il form in tutti i campi richiesti.<br></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Pedroni Endy</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 May 2025 06:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[PIANO TRANSIZIONE 5.0 - IL RUOLO DEL CERTIFICATORE 5.0 - RISCHI E RESPONSABILITÀ]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000039"><div><div><span class="imTAJustify fs11lh1-5">Il ruolo del certificatore nel </span><b class="imTAJustify fs11lh1-5">Piano</b><span class="imTAJustify fs11lh1-5"> </span><b class="imTAJustify fs11lh1-5">Transizione 5.0</b><span class="imTAJustify fs11lh1-5"> è cruciale per garantire la validità dei progetti e l’accesso ai benefici fiscali. Tuttavia, questa attività comporta rischi significativi che non possono essere sottovalutati.</span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Chi può certificare?</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Solo figure qualificate possono svolgere attività di certificazione, tra cui:</span></div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">- EGE (Esperti in Gestione dell’Energia).</b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">- ESCO (Energy Service Companies).</b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">- Ingegneri iscritti alle sezioni A e B.</b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">- Periti Industriali <i>Meccanici</i> e <i>Impiantisti Elettrici</i>.</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Questi professionisti sono responsabili di verificare che gli investimenti rispettino i requisiti tecnici, energetici e normativi previsti.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">I rischi principali</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">1. Un errore nella <i>valutazione</i> dei risparmi energetici o nella documentazione può invalidare l’intero progetto.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">2. In caso di errori, il certificatore può essere chiamato a risarcire le <i>somme indebitamente percepite</i> dall’impresa.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">3. In alcuni casi, il certificatore può essere ritenuto <i>co-responsabile </i>delle irregolarità riscontrate.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b><u class="fs11lh1-5">Queste richieste possono raggiungere cifre elevate, mettendo a rischio la stabilità economica del professionista.</u></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Il ruolo del certificatore è essenziale, ma ogni errore può tradursi in una perdita economica significativa. Senza una protezione adeguata, anche il professionista più esperto rischia di subire gravi conseguenze.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="fs11lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Per saperne di più, seguitemi sui social e condividete la vostra opinione nei commenti. Non perdetevi il prossimo articolo sulla Transizione 5.0 che pubblicherò giovedì.</span></div></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Pedroni Endy</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 06:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[PIANO TRANSIZIONE 5.0 - ERRORI, OMISSIONI E SANZIONI]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000038"><div><div><span class="imTAJustify fs11lh1-5">Il Piano Transizione 5.0 offre grandi benefici, ma anche rischi significativi per le imprese e i professionisti coinvolti. Gli errori o le omissioni, se non identificati tempestivamente, possono portare a gravi conseguenze economiche.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b><u class="fs11lh1-5">Al ricorrere di alcune determinate circostanze, l’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero l’importo del credito d’imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte.</u></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Cosa succede in caso di circostanza di decadenza?</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Se, a seguito di un controllo del GSE, il credito d’imposta viene considerato <b>non spettante</b>, l’impresa sarà obbligata a restituire l’importo ottenuto. Ma non è tutto: le sanzioni possono arrivare fino al <b>200% del credito percepito</b>. Questo rischio è amplificato dalla complessità delle normative e dei requisiti tecnici richiesti.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Alcune condizioni di decadenza</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- i beni agevolati vengono ceduti a terzi (entro i 5 anni civili dal completamento del progetto);</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- non è stato mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici (entro i 5 anni civili dal completamento del progetto);</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (entro un anno dal completamento del progetto);</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- documentazione irregolare e/o false dichiarazioni</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- mancata conservazione della documentazione e/o impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Conseguenze per il professionista</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">I professionisti responsabili delle certificazioni (EGE, ESCO, Ingegneri inscritti alla sezione A e B, Periti Industriali <i>Meccanici </i>e<i> Impiantisti Elettrici</i>) possono essere chiamati a rispondere economicamente, con richieste di risarcimento che superano facilmente i guadagni ottenuti dal progetto.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Lavorare senza protezioni adeguate espone professionisti e aziende a rischi economici gravissimi. È essenziale affidarsi a esperti e dotarsi di strumenti di tutela.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="fs11lh1-5"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Per saperne di più, seguitemi sui social e condividete la vostra opinione nei commenti. Non perdetevi il prossimo articolo sulla Transizione 5.0 che pubblicherò il prossimo lunedì.</span></div></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Pedroni Endy</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 06:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[PIANO TRANSIZIONE 5.0 - TEMPISTICHE, REQUISITI E BENEFICI]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000037"><div><span class="imTAJustify fs11lh1-5">Il Piano Transizione 5.0 ha l’obbiettivo di </span><b class="imTAJustify fs11lh1-5">sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese</b><span class="imTAJustify fs11lh1-5"> sostenendo la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.</span></div><div><span class="imTAJustify fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un'opportunità senza precedenti per le imprese italiane di innovare in modo sostenibile, ma per accedervi è essenziale rispettare tempistiche precise e requisiti stringenti. Vediamo nel dettaglio cosa prevede.</span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Chi sono i beneficiari?</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Tempistiche: chi può accedere?</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Il Piano è applicabile ai progetti avviati e completati <b>tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.</b> Questi progetti devono essere mirati alla digitalizzazione dei processi produttivi e alla riduzione dei consumi energetici.</span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Requisiti tecnici e vincoli</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Per accedere agli incentivi fiscali vanno rispettati dei criteri fondamentali, di seguito i più importanti:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">-. I progetti devono rispettare anche il principio DNSH (<i>Do No Significant Harm</i>), escludendo attività legate ai combustibili fossili o altamente inquinanti.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- <i>Beni materiali</i>, devono includere macchinari avanzati interconnessi ai sistemi aziendali tramite IoT e in grado di monitorare i consumi in tempo reale.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- <i>Beni immateriali</i>, software, piattaforme e applicazioni che supportano il monitoraggio energetico e l'efficienza operativa.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Benefici per le imprese</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Le imprese che rispettano i requisiti possono accedere a un credito d’imposta:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- Fino al <b>45% per investimenti sotto i 2,5 milioni di euro.</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- Un limite massimo di spesa agevolabile pari a <b>50 milioni di euro per soggetto beneficiario all’anno.</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">- Ulteriori agevolazioni: investimenti finalizzati all’autoproduzione di <i>energia da fonti rinnovabili </i>destinata all’autoconsumo, spese in attività di formazione sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div> &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Pianificare un progetto conforme è cruciale per sfruttare al massimo i vantaggi offerti dal Piano Transizione 5.0.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div><div><span class="imTAJustify fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="imTAJustify fs11lh1-5">Per saperne di più, seguitemi sui social e condividete la vostra opinione nei commenti. Non perdetevi il prossimo articolo sulla Transizione 5.0 che pubblicherò giovedì.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Pedroni Endy</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 May 2025 06:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – MODIFICATO L’ARTICOLO 2407 CODICE CIVILE]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000035"><div><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/03/14/la-responsabilita-dei-sindaci-modificato-larticolo-2407-codice-civile/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/03/14/la-responsabilita-dei-sindaci-modificato-larticolo-2407-codice-civile/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2025/03/14/la-responsabilita-dei-sindaci-modificato-larticolo-2407-codice-civile/</a></div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify">Qualche un anno fa abbiamo iniziato a parlare di una possibile introduzione di un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali, avente lo scopo di rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">In data 29 maggio 2024 abbiamo registrato un ulteriore passo avanti per il progetto di legge C 1276 presentato il 04 luglio 2023 con la relativa approvazione alla Camera. In data 29 gennaio 2025 il testo del disegno di legge è stato approvato all’unanimità in Commissione Giustizia del Senato. In data 12 marzo 2025 l’approvazione definitiva da parte del Senato della riforma.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ecco il nuovo testo dell’Art. 2407 Codice civile: «Art. 2407. – (Responsabilità) – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno»</div><div class="imTAJustify"><br></div><div style="text-align: start;"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">In sintesi, che cosa cambia:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div></div><div class="imTAJustify">La nuova formulazione dell’art. 2407 c.c. trova applicazione dai bilanci 2024 non essendo, al momento, prevista in modo espresso una applicabilità retroattiva della norma.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La riforma è stata salutata dai professionisti coinvolti come “un traguardo storico” nonché come un’opportunità di approccio più sereno all’attività adesso che finalmente limite temporale e parametri di responsabilità sono stati individuati in modo certo tanto che sono già al vaglio le richieste di estensione della riforma a Revisori e Società di revisione.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Al prossimo post!</div><div class="imTAJustify"><br></div></div></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 08:21:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[QUANDO MANCA L’ERRORE PROFESSIONALE…]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000033"><div><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/10/04/quando-manca-lerrore-professionale/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/10/04/quando-manca-lerrore-professionale/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/10/04/quando-manca-lerrore-professionale/</a></div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify">Basta avere una polizza di rc professionale per denunciare un sinistro e ottenere un risarcimento?</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ovviamente no.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Come è noto, all’apertura di una pratica di sinistro segue una fase istruttoria – la cui complessità dipende sempre dallo specifico caso concreto &nbsp;– in cui, documentazione alla mano, dobbiamo verificare che non ci siano eccezioni di copertura (solo per citarne alcune: richiesta risarcitoria ricevuta in data antecedente all’inizio del periodo assicurativo, pregressa conoscenza, errore antecedente alla data di retroattività, specifica esclusione, dolo dell’assicurato, mancanza dei requisiti professionali, attività non in copertura ecc..).</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Accanto a tali verifiche occorre indagare se vi siano effettivamente profili di responsabilità da parte dell’assicurato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Presupposto necessario e imprescindibile per l’attivazione delle garanzie assicurative resta infatti sempre l’errore commesso dall’assicurato nell’esercizio dell’attività professionale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La polizza di rc professionale risponde infatti al principio risarcitorio.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La domanda che ci si deve porre è: qual è stato l’errore dell’assicurato? Quale danno è derivato al cliente dell’assicurato da tale condotta negligente?</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Un nostro assicurato, avvocato, aveva difeso in giudizio un commercialista a cui veniva richiesto da un ex cliente il risarcimento del danno costituito dalle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate seguito accertamento di alcune irregolarità fiscali.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’assicurato, che era stato incaricato unicamente per la difesa in giudizio, consigliava al commercialista in questione di denunciare il sinistro alla propria Compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza. L’assistito, tuttavia, non riteneva opportuno coinvolgere la propria Compagnia in quanto con un’ulteriore denuncia di sinistro la Compagnia avrebbe potuto rifiutare il rinnovo alla scadenza della polizza o, comunque, incrementare il premio.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Il procedimento si concludeva in primo grado con la condanna del commercialista, il quale, solo in fase di appello e malgrado il parere – a questo punto – contrario del nostro assicurato, tentava di coinvolgere la propria Compagnia denunciando per la prima volta il sinistro.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Il sinistro veniva respinto in quanto, essendo trascorsi oltre due anni dalla prima contestazione, risultava ampiamente prescritto il termine biennale di denuncia.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Non avendo ottenuto alcun indennizzo dalla propria Compagnia ed essendo peraltro risultato soccombente anche nel giudizio d’appello, il commercialista avanzava richiesta di risarcimento nei confronti del nostro assicurato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La copertura offerta dalla polizza assicurativa stipulata dal professionista non può tuttavia diventare un mezzo per conseguire un risultato che non si è riusciti ad ottenere giudizialmente, in quanto l’onere della prova resta sempre a carico del presunto danneggiato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Nel caso esaminato non è stata fornita alcuna prova di un effettivo danno e di un nesso causale tra il danno lamentato e il contestato inadempimento (nel caso di tempestiva denuncia la Compagnia avrebbe tenuto indenne il commercialista o avrebbe sollevato altre eccezioni di copertura?). A ben vedere, però, non è stata nemmeno fornita prova di una condotta negligente da parte dell’avvocato nostro assicurato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Premesso che ciò che veniva contestato all’assicurato era di non aver raccomandato l’attivazione della polizza professionale del cliente (circostanza peraltro smentita dalla corrispondenza intercorsa tra le parti), spettava in ogni caso al cliente attivarsi con diligenza segnalando il sinistro alla propria Compagnia assicurativa in conformità alle condizioni contrattuali stipulate.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">All’esito dell’istruttoria nessuna responsabilità è stata pertanto ravvisata nella condotta del nostro assicurato.</div><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 07:21:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[IL PRINCIPIO DI TERZIETA’ E LE SANZIONI PERSONALI.]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000034"><div><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/09/06/il-principio-di-terzieta-e-le-sanzioni-personali/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/09/06/il-principio-di-terzieta-e-le-sanzioni-personali/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/09/06/il-principio-di-terzieta-e-le-sanzioni-personali/</a></div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><div style="text-align: start;"><div class="imTAJustify">Rieccoci, dopo la pausa estiva, con il consueto appuntamento sul blog sinistri!</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Gli argomenti che sono stati oggetto di approfondimento sono ormai molti, ma le denunce di sinistro che ci capita di ricevere dimostrano che è sempre opportuno ritornare su determinate tematiche che, benché già affrontate, restano sempre attuali.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Parliamo ad esempio del principio di terzietà.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Spesso vengono richieste quotazioni per polizze asseverazioni bonus edilizi aventi ad oggetto immobili di proprietà del tecnico asseveratore. L’asseveratore ritiene magari di poter acquistare una copertura assicurativa per le asseverazioni dal medesimo rilasciate sulla propria abitazione in quanto l’Enea non pone alcun divieto al riguardo.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Dal punto di vista assicurativo la questione è però diversa: se l’immobile oggetto di asseverazione appartiene all'assicurato/asseveratore viene a mancare il principio di terzietà. Che cosa accadrebbe, quindi, in caso di eventuali sanzioni comminate dall'Agenzia delle Entrate seguito accertamento di eventuali difformità? Le garanzie assicurative della polizza asseverazioni non potrebbero fornire alcuna copertura.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Al tema della terzietà è connesso quello delle sanzioni personali.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Perché le sanzioni inflitte direttamente all'assicurato non sono in copertura?</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Come noto, le condizioni generali di assicurazione riportate nel testo di polizza escludono espressamente la copertura delle sanzioni personali, intese come qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all'assicurato. Tale esclusione rende esplicita una conclusione che può essere ricavata da un duplice ordine di ragioni.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Innanzitutto, la polizza di responsabilità civile professionale è volta a tenere indenne l’assicurato per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi. L’attivazione della polizza presuppone quindi che vi sia un errore professionale commesso dall'assicurato e che tale errore abbia arrecato un danno ingiusto a un terzo danneggiato. Assicurato e danneggiato non possono coincidere, pena il difetto del principio di terzietà. La polizza di rcp, quindi, non può mai coprire l’eventuale danno patito in proprio dall'assicurato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">C’è poi un’ulteriore ragione. Gli illeciti amministrativi (si pensi ad esempio alle sanzioni comminate a seguito dell’infortunio di un lavoratore in cantiere e del conseguente accertamento delle violazioni in materia di sicurezza) hanno un carattere personale e un intento afflittivo. La logica è che delle conseguenze dell’illecito amministrativo sia chiamato a rispondere l’autore della condotta non conforme alla normativa, destinatario della sanzione.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">In altri termini, le sanzioni comminate direttamente all'assicurato non possono fornire oggetto di copertura perché altrimenti verrebbe completamente vanificato l’intento deterrente della sanzione. L’assicurato non avrebbe alcun disincentivo ad adottare un comportamento contrario alla normativa in quanto, nella peggiore delle ipotesi, in caso di effettiva contestazione di una condotta illecita, le sanzioni inflitte verrebbero pagate dalla Compagnia assicurativa. Ciò ovviamente non può essere!</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Tale conclusione ha ricevuto un espresso riconoscimento normativo con il Codice delle Assicurazioni: l’art. 12 comma 1 esclude che il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative possa formare oggetto di copertura assicurativa.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Abbiamo fatto l’esempio delle sanzioni inflitte direttamente al responsabile della sicurezza in caso di incidente sul cantiere, ma le sanzioni personali possono riguardare un ampio ventaglio di casistiche e di professioni assicurate.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Per fare un ulteriore esempio, il commercialista che trasmette all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni fiscali e commette un errore di calcolo a causa del quale versa un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta riceverà verosimilmente dall'Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento contenente, oltre all'imposta dovuta, anche le sanzioni per il mancato versamento. Tali sanzioni non sono in copertura per i motivi sopra analizzati (mancanza di terzietà – carattere personale e funzione deterrente delle sanzioni).</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ovviamente diverso è il discorso nel caso in cui l’irregolarità contestata dall'Agenzia delle Entrate non riguardi la situazione tributaria dell’assicurato stesso ma di un cliente. In tal caso le sanzioni derivanti, ad esempio, dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale del cliente costituiscono un danno a terzi che l’assicurato è tenuto a risarcire e, dal punto di vista delle garanzie assicurative, rientrano nella clausola penalità fiscali.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Al prossimo post!</div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 15:56:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L’INSERIMENTO DELLA SPECIFICA ESCLUSIONE DEL SINISTRO IN POLIZZA.]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000032"><div><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/06/28/linserimento-della-specifica-esclusione-del-sinistro-in-polizza/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/06/28/linserimento-della-specifica-esclusione-del-sinistro-in-polizza/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/06/28/linserimento-della-specifica-esclusione-del-sinistro-in-polizza/</a></div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify">Spesso noi dell’Ufficio sinistri ci sentiamo porre la seguente domanda dai nostri intermediari: “<em>Ho aperto un sinistro sulla polizza di un cliente. Il sinistro non ha più avuto sviluppi in quanto la controparte, pur avvisata dell’errore commesso, non ha mai formalizzato una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato. Il cliente ha rinnovato la polizza, ma nelle precisazioni c’è scritto che il sinistro XXX, precedentemente denunciato, è escluso. Cosa significa? Il sinistro è chiuso? L’assicurato, data l’esclusione inserita in polizza, non potrà più comunicare alla Compagnia gli eventuali successivi sviluppi della vicenda qualora riceva una richiesta di risarcimento</em>?”</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’inserimento di una precisa esclusione del sinistro nelle polizze successive a quelle in vigore al momento della denuncia del sinistro è una logica conseguenza del principio di claims made.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Cerchiamo di spiegarci meglio. Le garanzie assicurative, prestate nella formula claims made, sono operanti per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante detto periodo.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Il sinistro viene quindi gestito – e rimane aperto – sulla polizza in essere alla data della denuncia del sinistro comunicata agli Assicuratori.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Nella gestione del sinistro occorrerà dunque considerare le condizioni assicurative (es. massimale, franchigia, attività indicate nel questionario, retroattività ecc.) contenute nella polizza su cui è stato aperto il sinistro, non quelle inserite nelle successive polizze, in relazione alle quali il sinistro è infatti escluso.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Quanto detto vale anche e soprattutto nel caso in cui l’Assicurato venga coinvolto – magari a distanza di tempo rispetto alla scoperta dell’errore o alla denuncia fatta alla Compagnia – in un procedimento giudiziario instaurato dal presunto danneggiato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’Assicurato, interessato a richiedere la chiamata in giudizio della Compagnia al fine di essere manlevato in caso di soccombenza, potrà estendere il contraddittorio alla Compagnia richiamando il contratto assicurativo su cui è stato aperto il sinistro.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Spesso l’Assicurato, non conoscendo a fondo il principio di claims made, deposita in giudizio o chiama in manleva la Compagnia su polizze non corrette.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">In particolare:</div><div style="text-align: start;"><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Le polizze stipulate in data successiva alla denuncia e apertura del sinistro non possono operare in quanto contengono l’espressa esclusione del sinistro. Peraltro, anche in assenza di tale precisazione di esclusione, le garanzie assicurative non sarebbero comunque operative di fronte ad una circostanza già nota all'Assicurato in data antecedente alla sottoscrizione della (nuova) polizza.</span></li><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Può accadere che l’Assicurato richieda invece la manleva in virtù di una polizza precedente a quella su cui è stato aperto il sinistro. L’Assicurato, pensando che la propria polizza operi in regime di loss occurence anziché in claims made, potrebbe infatti richiamare la polizza che era in essere all'epoca in cui è stato materialmente commesso l’errore. Anche in tal caso, se si tratta di polizza in claims made, le garanzie assicurative non operano: la polizza richiamata in giudizio è verosimilmente già scaduta se il sinistro è stato denunciato e aperto su una successiva polizza.</span></li></ul></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Scriveteci per eventuali ulteriori aspetti da chiarire o temi da approfondire!</div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 16:21:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[REQUISITI MINIMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA LUCE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE GELLI BIANCO – SECONDA PARTE]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002F"><div><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/03/22/requisiti-minimi-delle-polizze-assicurative-alla-luce-del-decreto-attuativo-della-legge-gelli-bianco-seconda-parte/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/03/22/requisiti-minimi-delle-polizze-assicurative-alla-luce-del-decreto-attuativo-della-legge-gelli-bianco-seconda-parte/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/03/22/requisiti-minimi-delle-polizze-assicurative-alla-luce-del-decreto-attuativo-della-legge-gelli-bianco-seconda-parte/</a></div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Riprendiamo l’esame del decreto attuativo della legge n. 24/2017.<div><br></div><div>Come abbiamo visto, la norma dà una definizione precisa di “sinistro” (sinistro è, innanzitutto, la richiesta risarcitoria ricevuta dall'assicurato). Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del decreto attuativo, il sinistro deve essere denunciato agli assicuratori entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria o comunque entro 30 giorni dal momento in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.</div><div><br></div><div>Un’importante novità riguarda l’introduzione dell’azione diretta del danneggiato.</div><div><br></div><div>L’art. 12 della Legge Gelli Bianco aveva introdotto la possibilità per il danneggiato di agire direttamente, entro i limiti del massimale, nei confronti della Compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del professionista sanitario. Tale previsione è rimasta però finora inattuata in quanto la legge ne aveva rinviato l’effettiva applicabilità al momento di entrata in vigore del decreto attuativo.</div><div><br></div><div>Occorre sottolineare che l’azione diretta del danneggiato costituisce una fattispecie del tutto inedita nel panorama della responsabilità civile professionale, che può trovare un confronto solo con la r.c.a.</div><div><br></div><div>Denunciato il sinistro, come di consueto ha inizio l’istruttoria volta a verificare l’operatività delle garanzie assicurative.</div><div><br></div><div>Ci sono delle casistiche in cui il sinistro non rientra in copertura. L’art. 8 del decreto attuativo indica quali sono le eccezioni di copertura della polizza opponibili anche al danneggiato:</div><div><br></div><div>a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nell’oggetto della copertura assicurativa;</div><div><br></div><div>b) i fatti generatori di responsabilità che si verificano al di fuori del periodo temporale coperto dalle garanzie assicurative e le richieste di risarcimento che, analogamente, sono presentate fuori del periodo di efficacia temporale della polizza. In merito a tali ipotesi, si pensi all’eventualità in cui l’errore del medico sia stato commesso in data antecedente ai 10 anni di retroattività previsti in polizza. Si può anche pensare al caso in cui la richiesta risarcitoria venga formulata all’assicurato o denunciata dal medesimo agli assicuratori successivamente alla data di scadenza della polizza e l’ultrattività non sia operativa (perché il medico non ha ancora cessato la propria attività professionale). In linea teorica, risulterebbe fuori dal periodo di efficacia temporale delle garanzie assicurative anche una richiesta risarcitoria che pervenga al medico successivamente al decorso dei 10 anni di ultrattività;</div><div><br></div><div>c) la franchigia, la cui opposizione impegna comunque la Compagnia alla gestione del sinistro;</div><div><br></div><div>d) il mancato pagamento del premio.</div><div><br></div><div>Tali eccezioni sono opponibili purché – precisa il decreto – approvate specificatamente per iscritto.</div><div><br></div><div>Un’ulteriore eccezione è dettata dalla seconda parte dell’art. 8, che, rinviando all’art. 38bis del d.l. n. 152/2021, prevede la mancata copertura assicurativa nel caso di omesso assolvimento dell’obbligo formativo: l’efficacia della polizza assicurativa è condizionata al completamento di almeno il 70% dell’obbligo formativo dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua. Si tratta di una previsione che rimarca l’importanza dell’aggiornamento continuo dei professionisti (in questo specifico caso) sanitari.</div><div><br></div><div>Il titolo III del decreto attuativo, che interessa le sole strutture sanitarie, prevede delle soluzioni di copertura che sono alternative al contratto di assicurazione (c.d. misure analoghe alle coperture assicurative).</div><div><br></div><div>In breve, anziché stipulare una polizza assicurativa, le strutture possono operare mediante assunzione diretta del rischio costituendo, tenuto conto della tipologia e della quantità delle prestazioni erogate nonché delle dimensioni della struttura, un apposito fondo a copertura dei rischi che potrebbero dar luogo a richieste risarcitorie. Oltre al fondo rischi, la struttura deve accantonare a riserva le somme necessarie a far fronte alle richieste risarcitorie già pervenute, relative a sinistri denunciati ma non ancora liquidati (fondo riserva sinistri).</div><div><br></div><div>La scelta di operare in assunzione diretta del rischio non esclude in via assoluta l’intervento della Compagnia assicurativa. L’art 14 prevede infatti il subentro contrattuale della Compagnia: in tal caso la copertura della polizza è – ovviamente – limitata alle sole richieste risarcitorie pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza. Relativamente a quanto non rientra nella copertura offerta dalla polizza, il decreto attuativo si affretta a precisare che la struttura è comunque tenuta, fino alla chiusura dei sinistri aperti, alla copertura di quanto garantito in assunzione diretta.</div><div><br></div><div>L’obiettivo della tutela del danneggiato emerge alquanto chiaramente all’art. 15 del decreto, che disciplina i rapporti tra Compagnia e struttura nella gestione del sinistro nei casi in cui una quota del rischio sia condotta in auto-ritenzione o nel caso di franchigia. Dovrebbero essere predisposti e inseriti direttamente in polizza specifici protocolli finalizzati a regolamentare la gestione coordinata del sinistro tra assicuratore e struttura, in modo che, anche nell'istruzione della pratica e nella liquidazione del sinistro, venga garantito il “massimo coordinamento” tra la Compagnia e la struttura sanitaria “a tutela dei terzi danneggiati”.</div><div><br></div><div>Queste le novità più significative apportate dal decreto. Vedremo come verranno recepite dal mercato delle polizze medmal.</div></div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 08:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[IL RUOLO CHIAVE DEL TUO INTERMEDIARIO!]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002D"><div class="imTAJustify">Nel mondo complesso delle assicurazioni, è facile perdersi tra le varie polizze, i premi e le clausole. È per questo motivo che avere un intermediario assicurativo di fiducia può fare la differenza. Non si tratta solo di un semplice intermediario, ma di un partner che può aiutarti a navigare nel mare delle assicurazioni, garantendo che tu abbia la copertura giusta per le tue esigenze specifiche.</div><div class="imTAJustify"><b><br></b></div><div class="imTAJustify"><b>Ascolto Attivo e Consulenza Personalizzata</b></div><div> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Uno degli aspetti più preziosi di avere un intermediario assicurativo è la possibilità di avere un ascolto attivo e una consulenza personalizzata. Molti clienti sottovalutano l'importanza di comunicare con il proprio intermediario, ma è fondamentale per garantire che le tue esigenze siano pienamente comprese e soddisfatte.</div><div> </div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Parlare con il tuo intermediario assicurativo non dovrebbe essere un'attività occasionale, ma piuttosto un dialogo continuo. Esprimere le tue preoccupazioni, discutere dei tuoi cambiamenti nella vita o nelle esigenze assicurative, e presentare offerte ricevute da altri sono tutti modi per assicurarti di ottenere la migliore copertura possibile al miglior prezzo.</div> &nbsp;<div> </div><div class="imTAJustify"><b>Verifica delle Offerte e Ottimizzazione della Copertura</b></div> &nbsp;<div> </div><div class="imTAJustify">Quando ricevi offerte da altre compagnie assicurative, non dovresti limitarti a considerarle superficialmente. Portale al tuo intermediario assicurativo di fiducia. Questo professionista ha l'esperienza e le conoscenze necessarie per valutare attentamente le offerte, confrontarle con la tua attuale copertura e determinare se c'è un'opportunità per ottimizzare la tua protezione assicurativa.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Molte persone commettono l'errore di pensare che il confronto delle offerte sia un compito che possono svolgere da soli, ma la realtà è che l'interpretazione delle clausole e dei dettagli delle polizze può essere estremamente complessa. Affidarsi a un intermediario assicurativo esperto è il modo migliore per garantire che non ti sia sfuggito nulla di importante e che tu stia ottenendo la massima tutela per il tuo patrimonio.</div><div class="imTAJustify"><b><br></b></div><div class="imTAJustify"><b>La Chiave è la Comunicazione</b></div> &nbsp;<div> </div><div class="imTAJustify">In ultima analisi, la chiave per massimizzare i benefici del tuo intermediario assicurativo è la comunicazione. Non sottovalutare il potere di una conversazione sincera e aperta. Non esitare a condividere le tue preoccupazioni, i tuoi cambiamenti di vita o le tue offerte ricevute da altre compagnie. Questo è il modo migliore per garantire che il tuo intermediario possa adattare la tua copertura alle tue esigenze mutevoli e aiutarti a ottenere la migliore protezione possibile.</div><div> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Ricorda, sono qui per te come tuo intermediario assicurativo. Sfrutta la mia esperienza e competenza e coinvolgimi attivamente nella gestione delle tue assicurazioni. Alla fine, la tua tranquillità e la tua sicurezza finanziaria dipendono dalla nostra collaborazione efficace.</span></div><div class="imTAJustify"><br><div><span class="fs11lh1-5">Pedroni Endy</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 11:03:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/?il-ruolo-chiave-del-tuo-intermediario-</link>
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		<item>
			<title><![CDATA[REQUISITI MINIMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA LUCE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE GELLI BIANCO – PRIMA PARTE]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002C"><div><div class="imTAJustify"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/03/15/requisiti-minimi-delle-polizze-assicurative-alla-luce-del-decreto-attuativo-della-legge-gelli-bianco-prima-parte/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/03/15/requisiti-minimi-delle-polizze-assicurative-alla-luce-del-decreto-attuativo-della-legge-gelli-bianco-prima-parte/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/03/15/requisiti-minimi-delle-polizze-assicurative-alla-luce-del-decreto-attuativo-della-legge-gelli-bianco-prima-parte/</a></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Dopo anni di attesa è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regolamenta i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché degli esercenti le professioni sanitarie.</span></div><div class="imTAJustify">Il decreto attuativo della legge n. 24/2017 (la c.d. Legge Gelli Bianco) è stato infatti pubblicato il 1° marzo 2024 ed entrerà in vigore il 16 marzo.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Diverse sono le novità apportate dal decreto, che sembrerebbe voler delineare un modello di polizza che copra il più possibile il professionista sanitario di fronte alle sempre più numerose richieste risarcitorie – più o meno fondate – a cui è costantemente esposto nell’esercizio della propria attività professionale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Il fatto che venga data una definizione ben precisa di ciò che si intende per “sinistro” è significativo. Per “sinistro”, alla luce del decreto attuativo della Legge Gelli Bianco, si considera la richiesta di risarcimento danni, ma anche la citazione dell’assicurato quale responsabile civile nell’ambito di un procedimento penale (si pensi al caso del medico imputato del reato di omicidio colposo a cui viene richiesto dagli eredi del paziente defunto anche il risarcimento dal danno), il ricevimento di un invito a dedurre davanti alla Corte dei Conti e la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura con la quale l’assicurato è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. L’elenco fornito dal legislatore sembrerebbe tassativo in quanto si afferma espressamente che fatti diversi da quelli indicati (come, ad esempio, la richiesta della cartella clinica, il ricevimento di una querela e di un avviso di garanzia) non costituiscono “sinistro”.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Dal verificarsi o meno di sinistri dipenderà, secondo quanto previsto dal decreto attuativo, anche la regolamentazione del premio ad ogni scadenza contrattuale. Per la variazione in aumento o in diminuzione del premio si dovrà aver riguardo in particolare alla tipologia dei sinistri denunciati e al numero di sinistri chiusi con la liquidazione del danno. Benché il legislatore intervenga in materia di regolazione del premio, non ha però previsto un obbligo a contrarre in capo alle Compagnie assicurative.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Tra i requisiti minimi per l’idoneità dei contratti di assicurazione vi sono innanzitutto i massimali di polizza che gli assicurati sono tenuti ad avere.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’art. 4 del decreto attuativo detta quelli che sono i massimali obbligatori. Una polizza che preveda massimali inferiori non potrebbe essere considerata idonea ai fini assicurativi.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’innalzamento dei massimali è in linea con la logica secondo la quale il paziente deve essere il più possibile tutelato e messo al riparo da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’attività medica.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Si tenga anche presente che il decreto prevede che nel caso in cui vi siano più responsabili del medesimo evento dannoso (es. l’intera equipe medica che ha effettuato l’intervento non andato a buon fine), l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità per l’intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili (art. 3 comma 6).</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Tornando ai massimali, segnaliamo che per i liberi professionisti che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto è previsto un massimale minimo di 1 milione per sinistro e 3 milioni per anno. Per gli esercenti la professione sanitaria che invece svolgono anche tali attività i massimali minimi salgono a 2 milioni per sinistro e 6 milioni per anno.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti e per i laboratori di analisi il massimale minimo per sinistro è pari a 1 milione, quello per anno è invece pari a 3 milioni.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Le strutture sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, le strutture socio-sanitarie e quelle che svolgono attività odontoiatrica sono invece tenute a dotarsi di una polizza che preveda un massimale di 2 milioni per sinistro e 6 milioni per anno.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ancora più gravoso è il rischio relativo alle strutture sanitarie che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto: i massimali di polizza previsti dal decreto sono pari a 5 milioni per sinistro e ben 15 per anno.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Infine, per quanto riguarda la colpa grave, il massimale – per sinistro e per anno – deve essere non inferiore al triplo del reddito professionale/retribuzione lorda.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Di assoluta rilevanza è anche l’art. 5, dedicato all’efficacia temporale delle garanzie assicurative.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’articolo recepisce la definizione di polizza in claims made ma nello stesso tempo: a) fissa in 10 anni la retroattività che la polizza deve obbligatoriamente prevedere e b) prevede un periodo di ultrattività di ulteriori 10 anni in caso di cessazione definitiva dell’attività da parte del professionista sanitario. In relazione a quest’ultimo aspetto, il professionista che termina la propria attività lavorativa può godere della copertura assicurativa per ulteriori 10 anni dalla cessazione dell’attività: la copertura è relativa a quei sinistri che vengono denunciati all’assicurato per la prima volta durante il periodo di ultrattività (e dal medesimo denunciati agli Assicuratori entro il medesimo periodo temporale) e &nbsp;che sono relativi ad eventuali errori commessi durante la vigenza della polizza o nel periodo di retroattività.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’ultrattività, che è estesa agli eredi, non è soggetta alla clausola di disdetta.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Come si evince dall’art. 6, il decreto pone limiti molto stringenti anche al diritto di recesso da parte dell’assicuratore in quanto in caso di denuncia del sinistro (e in caso anche di successiva liquidazione del danno) la Compagnia non può recedere ed è obbligata a rispettare la scadenza della polizza (o l’eventuale decorso del periodo di ultrattività qualora si tratti di attività già cessata).</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’unica eccezione è costituita dal caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’assicurato, condotta che, però, deve riguardare più di un sinistro e deve essere stata accertata con sentenza definitiva che abbia pronunciato la condanna al pagamento del danno. Appare quindi palese che, a causa dei molti paletti posti, il diritto di recesso della Compagnia possa essere esercitato solo in un numero limitato di casi.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Queste sono solo alcune delle previsioni più significative del decreto attuativo. Con il prossimo post continueremo l’analisi delle novità che sono state apportate!</div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 08:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[D&O E SINISTRI TRA RISCHIO DI IMPRESA ED IMPRESA A RISCHIO]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000029"><div><div class="imTAJustify"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/02/23/do-e-sinistri-tra-rischio-di-impresa-ed-impresa-a-rischio/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/02/23/do-e-sinistri-tra-rischio-di-impresa-ed-impresa-a-rischio/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2024/02/23/do-e-sinistri-tra-rischio-di-impresa-ed-impresa-a-rischio/</a></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Le polizze D&amp;O (Directors &amp; Officiers) tutelano le attività svolte dai vertici societari.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ormai è realtà consolidata che la sindacabilità dell’operato degli amministratori sia sempre più oggetto di criticità e di possibili contestazioni.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">È dunque essenziale porre uno scudo assicurativo adeguato tra l’operato professionale ed il patrimonio personale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Per questa categoria di prodotto, UIA SRL commercializza diverse e specifiche coperture che di seguito brevemente riassumiamo prima di inquadrare alcune fattispecie di sinistro:</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">– &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&amp;O – Associazioni: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Consiglieri delle Associazioni con formula Claims Made.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">– &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&amp;O – Individuale: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratore o Dirigente, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene pertanto assicurato il Singolo soggetto che svolge la funzione di Amministratore o dirigente all’interno della società.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">– &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&amp;O – Slim (con attivo fino a € 3.000.000,00): la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Dirigenti, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro: Amministratore, Consigliere, membro del Consiglio di Gestione, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale, Dirigente della Società, Institore, Amministratore di fatto. Viene coperta altresì la Società contraente, solo nella misura in cui la stessa Società abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">– &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&amp;O – Standard: la polizza opera come la D&amp;O – Slim ma per società con attivo superiore a € 3.000.000,00. Inoltre, con la polizza D&amp;O standard differentemente dalla Slim, c’è la possibilità di coprire anche le società controllate e anche i sindaci e revisori.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">– &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&amp;O – Ordini, Collegi: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione del Consiglio dell’Ordine o Collegio, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà componente del Consiglio dell’Ordine o del Collegio. Può venire assicurato l’Ordine o Collegio contraente, solo nella misura in cui lo stesso Ordine o Collegio abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">È inoltre possibile estendere ai prodotti D&amp;O STANDARD ed ORDINE COLLEGI anche la garanzia PO. Con questa ulteriore estensione la polizza assicura anche la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON O SENZA PARTECIPAZIONE PUBBLICA assicurata in polizza con formula Claims Made. Vengono coperte tutte attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’incarico assunto in qualità di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. L’assicurazione tiene indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi e che per l’esercizio delle loro funzioni siano addebitabili alla Società.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">– &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tutela legale per D&amp;O: la polizza fornisce una tutela nei seguenti ambiti: (A)Ambito penale (B)Ambito civile. Tale polizza copre i costi per eventuali spese legali che l’assicurato dovrà sostenere per un procedimento che riguardi la società in cui ricopre un ruolo nel CDA oppure nell’incarico di SINDACO, DIRIGENTE, QUADRO o infine COLLEGIO.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Le proposte UIA sono stata incrementate recentemente con i nuovi prodotti:</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">estensione della RC Professionale alla Polizza D&amp;O</div><div class="imTAJustify">responsabilità Civile D&amp;O alla Polizza RC Professionale</div><div class="imTAJustify">con i quali il cliente può avere idonea copertura assicurativa per l’attività esercitata sia in regime di libera professione sia per quella esercitata dallo stesso presso un Ente e viceversa.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Fatta questa doverosa descrizione del prodotto D&amp;O, dal lato della gestione dei sinistri possiamo annoverare diversi esempi concreti tratti dal nostro portafoglio:</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">1) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&amp;O e procedimento penale. A volte è capitato che gli amministratori societari siano stati indagati o addirittura condannati per reati legati alla gestione societaria (si pensi ad esempio ai reati tributari). I sinistri di questa tipologia denunciati sulla polizza D&amp;O, non sono coperti in quanto il contratto non opera in caso di procedimento penale di natura dolosa. Si tratta infatti di polizza di Rc professionale che copre danni patrimoniali a terzi e che quindi non presta copertura in caso di procedimenti penali perdipiù per reati dolosi</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">2) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&amp;O E GLI INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’. Gli assicurati sono i soci/amministratori della società contraente, ricevono una richiesta di risarcimento danni da parte del Curatore fallimentare della società reclamante. Uno degli assicurati presso la reclamante aveva svolto incarico di Amministratore, l’altro assicurato aveva svolto incarico di membro del C.d.A. La società contraente aveva quote nella società reclamante fino ad una certa data. Il curatore fallimentare sostiene che l’attività realizzata da amministratori, soci e sindaci della reclamante abbia portato la stessa al fallimento e chiede quindi il risarcimento del danno. Viene denunciato il sinistro sulla polizza D&amp;O ma lo stesso non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto il contratto tiene indenne gli assicurati per le richieste di risarcimento loro rivolte come Amministratori della società contraente e non come Amministratori o membri del C.d.A. di altre società.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">3) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D&amp;O e tutela legale. Un dipendente di una società (con polizza D&amp;O tutela legale) riceve un atto di citazione proveniente da un ex collega dipendente della stessa società. Il primo denuncia il sinistro sulla polizza D&amp;O tutela legale chiedendo il pagamento delle spese di giudizio. Il sinistro viene respinto poiché trattasi di una vertenza di natura personale tra dipendenti non rientrante nell’oggetto della copertura assicurativa che riguarda invece la gestione societaria.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Possiamo concludere che il prodotto D&amp;O copra prettamente la gestione societaria e solo ciò che attiene all’amministrazione della stessa. Gestire ed amministrare una società è di per sé un rischio (non a caso si parla di rischio di impresa!) ma con un prodotto assicurativo adeguato e conforme alle reali esigenze degli amministratori può essere un’attività meno ardita.</div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 08:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[RETROATTIVITA’ E CONTINUOUS COVER ANALIZZATE DAL “LATO SINISTRI”]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002A"><div><div class="imTAJustify"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/10/13/retroattivita-e-continuous-cover-analizzate-dal-lato-sinistri/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/10/13/retroattivita-e-continuous-cover-analizzate-dal-lato-sinistri/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/10/13/retroattivita-e-continuous-cover-analizzate-dal-lato-sinistri/</a></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Molto spesso ci viene chiesto di spiegare la differenza tra retroattività e continuous cover. &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify">Torniamo pertanto ad affrontare questi due argomenti. Questa volta però proviamo ad evidenziarne le differenze nell’ipotesi in cui sorga un sinistro.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Come è noto, la retroattività è l’estensione dell’efficacia della polizza al tempo precedente alla sua decorrenza.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Facciamo subito un esempio pratico: polizza di rcp professionale con retroattività di 5 anni. L’errore avviene 2 anni prima della decorrenza della polizza in essere. Dal punto di vista della retroattività, potenzialmente il sinistro è coperto in quanto l’efficacia della polizza retroagisce / si estende nel tempo passato ossia nei 5 anni antecedenti alla polizza.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La retroattiva quindi è l’efficacia della polizza nel tempo passato. Il periodo di retroattività richiesto non può essere antecedente alla data di iscrizione all’albo del professionista anche perché, prima di quel momento, lo stesso non era in possesso di uno dei requisiti fondamentali per poter operare.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Un altro aspetto interessante è quello relativo al rapporto tra la retroattività e la circostanza nota. Alcune categorie professionali hanno la retroattività illimitata per legge oppure perché espressamente acquistata. In presenza di una circostanza nota e pregressa mai comunicata agli Assicuratori, anche con polizza a retroattività illimitata, il sinistro non è coperto in quanto vi è stata una violazione delle condizioni contrattuali di polizza in quanto il cliente ha “nascosto” agli Assicuratori un elemento che avrebbe potuto portare alla valutazione del rischio in modo differente oppure a non assumerlo del tutto.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ora che abbiamo chiarito questi aspetti pratici relativi alla retroattività, passiamo all’analisi della continuous cover.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Si tratta della garanzia a pagamento in base alla quale, a parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato in presenza di precise condizioni. Queste sono:</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">1) la richiesta sia articolata nel corso del periodo di validità della presente polizza;</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">2) la richiesta sia anche derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Per il punto 2) devono inoltre verificarsi le seguenti condizioni:</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato deve essere ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa DAI MEDESIMI ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">d) l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">(Periodo di carenza): la garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di Assicurazione o di efficacia dello stesso, se diversa dalla data di decorrenza o della appendice emessa. In relazione alla richiesta di risarcimento verrà applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La garanzia della continuous cover sarà applicabile dalla seconda annualità di polizza.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Come argomentato, tra la retroattività e la continuous cover vi è una forte differenza: la retroattività serve ad estendere l’efficacia della polizza nel passato mente la continuous cover opera per garantire la “continuità di copertura” tra una polizza ed il successivo rinnovo tutelando il cliente in presenza di circostanze Si tratta di garanzie davvero diverse e che quindi non possono essere confuse tra loro.</div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 13:08:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELL’AMBITO DELLA RC PROFESSIONALE]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000028"><div><div class="imTAJustify"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/06/16/responsabilita-contrattuale-ed-extracontrattuale-nellambito-della-rc-professionale/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/06/16/responsabilita-contrattuale-ed-extracontrattuale-nellambito-della-rc-professionale/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/06/16/responsabilita-contrattuale-ed-extracontrattuale-nellambito-della-rc-professionale/</a></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Con questo nuovo post desideriamo porre l’attenzione sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’ambito della Rc professionale.</span></div><div class="imTAJustify">Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2043 del Codice civile che dispone quanto segue «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». La suddetta normativa codifica il concetto cardine della responsabilità extracontrattuale nascente dalla violazione del generico dovere del neminem laedere. La responsabilità extracontrattuale presuppone una condotta (attiva o omissiva), la colpa, un danno ingiusto ed il nesso di causalità.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Di fatto, vi è piena aderenza tra quanto enunciato dall’art. 2043 c.c. e l’oggetto delle polizze di Rc professionale in quanto “Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA”</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Quanto invece alla responsabilità contrattuale, questa si fonda su un obbligo assunto tra le parti in base alla volontà delle stesse. Quella contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore che è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla non esatta esecuzione della prestazione dovuta o dalla violazione di quanto pattuito in forza di un rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Diversamente, come spiegato, l’obbligo di risarcimento tipico della responsabilità extracontrattuale nasce da un atto illecito a danno di terzi ossia, nel nostro caso, l’errore professionale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Riportiamo alcuni esempi concreti tratti da nostro Portafoglio sinistri:</div><div class="imTAJustify"><br></div><div><ul><li class="imTAJustify">Un commercialista in virtù dell’incarico ricevuto da un cliente (contratto) ha l’incombenza di dover inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Il professionista omette di trasmetterla e l’Agenzia commina delle sanzioni al cliente. In questo caso, vi è una violazione sia contrattuale che extracontrattuale. La polizza di Rc professionale potrà però risarcire solo in danno derivante da atto illecito ossia esclusivamente le sanzioni irrogate al cliente dell’assicurato.</li><li class="imTAJustify">Due soggetti stipulano un contratto prevedendo una penale attivabile in caso di errata esecuzione e/o ritardo della prestazione. Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo contrattuale, le parti hanno concordato una forma di risarcimento che deriva non dall’atto illecito ma dalla volontà delle parti stesse. Per tale motivo, l’assicurazione professionale non potrà coprire il danno. Occorre però segnalare al Lettore che a volte il confine tra le due tipologie di responsabilità nell’ambito della Rc professionale è davvero labile.</li></ul></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Si pensi ad esempio alla giurisprudenza della Corte Cassazione che ha stabilito che la polizza professionale da avvocato possa prestare copertura anche in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3288 è intervenuta in materia di interpretazione del contratto di assicurazione stipulato da un avvocato. Nel caso di specie, la polizza, accanto alle formule prestampate, recava anche delle parti dattiloscritte dove si faceva riferimento alla circostanza che l’assicurazione fosse stipulata dalla parte nella sua qualità di esercente la professione legale. La Corte ha stabilito che la polizza stipulata dal legale nella sua qualità di avvocato copre i fatti rientranti nello svolgimento della professione (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale). &nbsp;Secondo i Supremi Giudici quindi, la lettura della polizza va fatta non solo alla luce del criterio letterale ma della comune intenzione delle parti (volontà contrattuale) dalla quale risulta palese il riferimento all’esercizio della professione legale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Si ricordi anche il lungo travaglio legislativo e giurisprudenziale relativo alla responsabilità medica, oggi normato dalla Legge “Gelli- Bianco” ma ancora orfano dei decreti attuativi. Per anni si è dibattuto sulla natura della responsabilità del singolo medico professionista e su quella della struttura ospedaliera. Lo stato dell’arte è che il professionista risponde in caso di errore a titolo extracontrattuale mentre la struttura a titolo contrattuale. La domanda, quindi, è la seguente: “Ma la polizza professionale copre?” La risposta è sempre la stessa: occorre valutare il caso specifico, il grado di responsabilità oltre naturalmente alla presenza dei presupposti di operatività del contratto ed in attesa dei decreti attuativi…</div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 15:08:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RESPONSABILITA’ CIVILE DEL TATUATORE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRELIMINARI AL TATUAGGIO]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000026"><div><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/05/26/responsabilita-civile-del-tatuatore-e-adempimenti-amministrativi-preliminari-al-tatuaggio/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/05/26/responsabilita-civile-del-tatuatore-e-adempimenti-amministrativi-preliminari-al-tatuaggio/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/05/26/responsabilita-civile-del-tatuatore-e-adempimenti-amministrativi-preliminari-al-tatuaggio/</a></div></div><div><br></div><div>Nel precedente post abbiamo parlato del consenso informato in ambito medico quale presupposto della liceità del trattamento medico-sanitario.</div><div><br></div><div>Il consenso informato è fondamentale anche per l’attività svolta da un’altra categoria professionale che assicuriamo, ovvero il tatuatore.</div><div><br></div><div>Prima di effettuare il trattamento, il tatuatore deve fornire al cliente tutte le informazioni affinché il cliente presti un consenso consapevole. A tal fine dovrà precisargli quelle che sono le modalità del trattamento, le eventuali controindicazioni e i rischi per la salute, le precauzioni da tenere successivamente all'esecuzione ecc.</div><div><br></div><div>Pur non essendo un’attività medico-sanitaria, l’esecuzione di un tatuaggio comporta una colorazione, si presume permanente, di una o più parti del corpo. A fronte di ciò, la normativa richiede quindi che il cliente presti il proprio consenso al trattamento solo dopo essere stato adeguatamente informato.</div><div><br></div><div>Come per le polizze Medmal, anche nelle polizze di RCP dei tatuatori è pertanto espressamente esclusa l’operatività delle garanzie assicurative in relazione alle richieste di risarcimento per danni imputabili all'assenza, all'insufficienza o all'inidoneità del consenso informato.</div><div><br></div><div>Il modulo con il quale il cliente ha espresso il proprio consenso informato non è l’unico documento che, in relazione alle polizze di Responsabilità civile, viene richiesto al Tatuatore. Sarebbe infatti buona prassi che, al termine dell’esecuzione della prestazione, il Tatuatore sottoponga al cliente anche la dichiarazione di conformità.</div><div><br></div><div>Per la gestione del sinistro, proprio come previsto in relazione al consenso informato, l’assenza, l’insufficienza e l’inidoneità della dichiarazione di conformità escludono la risarcibilità dei danni.</div><div><br></div><div>Ricordiamo inoltre che non tutte le attività che un tatuatore potrebbe eseguire sono automaticamente ricomprese nell'oggetto di copertura. Ad esempio alcune polizze escludono espressamente le richieste di risarcimento danni conseguenti ad attività di scarificazione e piercing, così come alcune polizze prevedono espressa esclusa anche danni conseguenti all'effettuazione di trattamenti di trucco permanente e semipermanente.</div><div><br></div><div>Fatte queste premesse riportiamo qualche esempio pratico di danno contestato al Tatuatore:</div><div><ol type="1"><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Mancata corrispondenza del tatuaggio eseguito con quanto richiesto: non è infrequente infatti che il cliente, non ritenendosi soddisfatto del lavoro eseguito, richieda un risarcimento del danno.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Forti dolori e danni estetici a seguito di trattamento di dermoabrasione volto ad eliminare un precedente tatuaggio.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Ripensamento del cliente in merito al soggetto tatuato.</span></li></ol></div><div><br></div><div>Come sempre, vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è disponibile per ulteriori chiarimenti. Vi invitiamo inoltre a segnalarci eventuali argomenti che vorreste venissero approfonditi!</div><div><br><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 May 2023 09:13:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[IL CONSENSO INFORMATO IN AMBITO MEDICO]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000027"><div><span class="fs11lh1-5"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/05/19/il-consenso-informato-in-ambito-medico/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/05/19/il-consenso-informato-in-ambito-medico/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/05/19/il-consenso-informato-in-ambito-medico/</a></span></div><div><br></div><div>Oggi parliamo del consenso informato nel campo medico riportando alcuni riferimenti normativo-giurisprudenziali ed un caso concreto tratto dal nostro portafoglio sinistri.</div><div><br></div><div>Anzitutto occorre fornire una definizione di “consenso informato”: si tratta dell’autorizzazione reale, libera, spontanea ed attuale rilasciata dal paziente al fine di ricevere un qualunque trattamento medico-sanitario previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente. Il paziente ha infatti il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili riguardo alla propria salute ed alla propria malattia. Lo scopo è quello di garantire la possibilità di scegliere in modo informato e consapevole se sottoporsi o meno ad una determinata terapia o esame diagnostico. La richiesta del consenso informato tutela quindi l’autonomia, la libertà di scelta, l’autodeterminazione dell’individuo nell’ambito delle decisioni mediche nonché il diritto alla salute.</div><div><br></div><div>Dal punto di vista costituzionale, l’art. 2 della nostra Carta Costituzionale tutela e promuove i diritti della persona unitamente all’art. 32 che sancisce come nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia anche con il principio dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13).</div><div><br></div><div>Per quanto concerne il diritto internazionale e comunitario, si ricorda l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Carta di Oviedo, 4 aprile 1997) che prevede come “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”. Inoltre, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, 7 dicembre 2000), sancisce che “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite della legge”.</div><div><br></div><div>In caso di sinistro, le nostre polizze assicurative escludono la copertura per le richieste di risarcimento relative danni che siano imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.</div><div><br></div><div>Come intuibile, la <em>ratio</em> dell’esclusione risiede nel fatto che la legittimità dell’attività medica richiede, per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico (Cass. Pen. SSUU.2437/09)</div><div><br></div><div>Ecco quindi un esempio concreto:</div><div>l’assicurato è un medico estetico che riceve una richiesta di risarcimento a seguito di alcune macchie che compaiono sul volto del paziente dopo il trattamento. Poco dopo, la paziente ha accusato una sensazione di bruciore molto intensa ed ha avuto un arrossamento cutaneo cui sono seguite bolle e croste. Dalla descrizione dei fatti e dalle informazioni raccolte, è emersa la mancanza (confermata dall’assicurato) del consenso informato che invece in campo medico è obbligatorio anche per quelle procedure estetiche differenti dalla chirurgia.</div><div><br></div><div>Come Ufficio Sinistri, è bene evidenziare che, tra i primi documenti che chiediamo di produrre all’Assicurato già in sede di apertura di una pratica di sinistro medico, vi è anche il consenso informato in quanto, come spiegato, costituisce uno strumento necessario e fondamentale per la tutela sia del paziente che dell’esercente la professione sanitaria.</div><div><br><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 May 2023 09:20:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[LA MEDIAZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000024"><div><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/04/28/la-mediazione-alla-luce-della-riforma-cartabia/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/04/28/la-mediazione-alla-luce-della-riforma-cartabia/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/04/28/la-mediazione-alla-luce-della-riforma-cartabia/</a></div></div><div><br></div><div>Abbiamo già parlato delle novità apportate dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022)al processo civile, evidenziando i tratti salienti della riforma.</div><div><br></div><div>Nel post di oggi ci soffermiamo invece su uno specifico istituto su cui la Riforma Cartabia è intervenuta, ovvero la mediazione, la cui disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 28/2010.</div><div><br></div><div>Le modifiche introdotte dalla Riforma sono – almeno sulla carta – destinate ad aver un impatto significativo nei procedimenti che coinvolgono le Compagnie assicurative.</div><div><br></div><div>Lo scopo del legislatore della Riforma è stato quello di rendere il procedimento civile più efficiente ed evitare le lungaggini processuali. È quindi del tutto comprensibile che la Riforma sia intervenuta anche sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, spingendo le parti, in un’ottica deflattiva del contenzioso, ad evitare il ricorso allo strumento giudiziario.</div><div><br></div><div>In tale ottica è stato dunque ampliato il novero delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, ossia costituisce una condizione di procedibilità del successivo (ed eventuale) procedimento giudiziario.</div><div><br></div><div>Come da disciplina <em>ante</em> Cartabia, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 la mediazione è obbligatoria per le vertenze riguardanti le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica, risarcimento del danno da diffamazione, contratti bancari, assicurativi e finanziari. A seguito della novella, il tentativo di preventiva mediazione è esteso anche alle liti in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.</div><div><br></div><div>Come è noto, qualora venga instaurato un procedimento giudiziario senza il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, la relativa eccezione deve essere sollevata dal convenuto a pena di decadenza non oltre la prima udienza, ovvero può essere rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza; in tali casi il giudice dichiarerà l’improcedibilità della domanda.</div><div><br></div><div>Tra le varie novità che riguardano il procedimento (il primo incontro dovrà essere fissato non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione) si segnala l’espressa previsione dell’obbligo di partecipazione personale delle parti, le quali, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche possono invece partecipare tramite propri rappresentanti o per mezzo di delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per comporre la controversia.</div><div><br></div><div>Al fine di incentivare la definizione bonaria della vertenza, la Riforma ha previsto che il mediatore possa avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, la cui relazione, se vi è l’accordo delle parti, può essere prodotta nell’eventuale giudizio. In tal modo, anche nell’ipotesi di mancato accordo in sede di mediazione e di instaurazione del contenzioso, le parti possono comunque recuperare il parere tecnico reso dal CTU nella fase stragiudiziale.</div><div><br></div><div>Indice della volontà legislativa di favorire il più possibile la mediazione quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie è anche la previsione contenuta nel nuovo art. 12 <em>bis </em>del d.lgs. 28/2010.</div><div><br></div><div>L’art. 12 bis (conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione) ribadisce innanzitutto che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice, chiamato a pronunciarsi nel successivo giudizio instaurato in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. &nbsp;</div><div><br></div><div>Dalla lettura dell’art. 12 bis emerge anche un inasprimento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione alla mediazione.</div><div><br></div><div>Quando la mediazione costituisce una condizione di procedibilità (ovvero nelle materie indicate all’art. 5), il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al primo incontro al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di denaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.</div><div><br></div><div>Ma le possibili conseguenze pregiudizievoli per la parte che si costituisce in giudizio senza aver prima partecipato alla mediazione non finiscono qui.</div><div><br></div><div>Il giudice, sempre nei casi in cui la mediazione costituisce una condizione di procedibilità del giudizio e qualora gli venga richiesto, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata e comunque in misura non superiore nel massimo alle spese legali maturate successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione.</div><div><br></div><div>Ed è questa la previsione che, probabilmente, interessa più da vicino le Compagnie assicurative.</div><div><br></div><div>È infatti previsto che copia del provvedimento di condanna al pagamento della somma equitativamente determinata venga trasmessa al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti se la condanna è pronunciata nei confronti di un’amministrazione. Quando invece la sanzione è rivolta ad un soggetto vigilato, la copia del provvedimento andrà trasmessa all’autorità di vigilanza competente, ossia, in caso di Compagnie assicurative, all’IVASS.</div><div><br></div><div>L’intento del legislatore non è tanto quello di sanzionare le parti in caso di mancato accordo in fase di mediazione, ma è quello di sanzionare la parte che non tenta nemmeno di risolvere preliminarmente la vertenza tramite mediazione.</div><div><br></div><div>Per vedere se questa ulteriore spinta a ricorrere agli strumenti di ADR sortirà gli esiti deflattivi auspicati occorrerà però attendere quella che sarà l’applicazione della normativa nella prassi.</div><div><br><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 08:42:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[IL PROCESSO CIVILE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000021"><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs11lh1-5"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/02/10/il-processo-civile-alla-luce-della-riforma-cartabia/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/02/10/il-processo-civile-alla-luce-della-riforma-cartabia/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/02/10/il-processo-civile-alla-luce-della-riforma-cartabia/</a></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Dedichiamo questo post alla recente <span class="fs11lh1-5"><b>Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022)</b></span>, che ha completamente riformulato l’impianto del processo civile delineato dal codice di procedura civile la cui entrata in vigore è prevista per il 28.02.2023. La tematica, in ragione dell’ampiezza dell’intervento del legislatore, risulta di assoluta rilevanza.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Lato sinistri, la riforma coinvolge anche le Compagnie assicurative, chiamate spesso a partecipare al giudizio a seguito della notifica dell’atto di chiamata in causa da parte dell’Assicurato. Vediamo pertanto in estrema sintesi quelle che saranno le novità più significative.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Il procedimento ordinario di cognizione davanti al Tribunale avrà inizio, come avviene anche oggi, con la notifica al convenuto dell’atto di citazione. In base alla normativa vigente sino al 28 febbraio 2023 l’attore che cita in giudizio il convenuto deve tenere in considerazione che tra la data della notifica e la data dell’udienza devono intercorrere almeno 90 giorni; deve inoltre invitare il convenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza. Se il convenuto si costituisce oltre tale termine perde la facoltà di chiedere di essere autorizzato dal giudice a chiamare in causa un terzo.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>Con la riforma i termini sono stati allungati: è previsto innanzitutto che tra la notifica dell’atto di citazione e l’udienza di comparizione intercorrano almeno 120 giorni; il convenuto che riceve la notifica dell’atto dovrà costituirsi in giudizio almeno 70 giorni prima dell’udienza (art. 166 c.p.c.).</b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Nella sostanza, i termini sono stati allungati perché l’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c. verrà preceduta da una serie di attività processuali e di scambi di atti difensivi che sino ad oggi erano successivi alla prima udienza di comparizione. <span class="fs11lh1-5"><b>Nell’ottica del legislatore, il thema decidendum dovrà essere già ben delineato quando le parti compariranno per la prima volta in udienza davanti al giudice.</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>La riforma ha pertanto previsto all’art. 171 bis c.p.c. che entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (previsto dall’art. 166 c.p.c.) ci sia un primo esame del giudice.</b></span> Il giudice effettuerà entro tale termine delle verifiche preliminari in merito anche alla necessità di integrare il contraddittorio ad altri soggetti. Il giudice, ad esempio, potrebbe autorizzare la chiamata di terzo effettata dal convenuto tempestivamente costituito e fissare nuova udienza.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>A seguito della verifica preliminare effettuata dal giudice, l’art 171 ter c.p.c. prevede uno triplice scambio di memorie che deve avvenire prima dell’udienza: </b></span>– entro 40 giorni prima dell’udienza è possibile controbattere alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni sollevate dal convenuto (o da eventuali terzi), precisare o modificare le domande e le eccezioni già proposte. L’attore può inoltre chiamare in causa un terzo se tale esigenza è sorta a seguito delle difese del convenuto; – entro 20 giorni prima dell’udienza le parti possono depositare una memoria per replicare a domande o eccezioni nuove o modificate, proporre eccezioni che siano conseguenza delle domande nuove formulate nella prima memoria, indicare mezzi di prova e depositare documenti; – infine, con la terza memoria, da depositarsi entro 10 giorni prima dell’udienza, le parti possono replicare e indicare prova contraria.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Le memorie che nel processo ante riforma erano previste dall’art. 183 comma 6 c.p.c. precedono ora l’udienza di prima comparizione. Ovviamente, se a seguito della verifica preliminare effettuata dal giudice dovesse venir fissata una nuova data per l’udienza, i termini per tre le memorie saranno ricalcolati sulla nuova data d’udienza.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Lo stesso avverrà nel caso di chiamata in causa di un terzo da parte dell’attore. Si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui l’attore chiede di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo (magari la Compagnia) con la prima memoria prevista dall’art. 171 ter c.p.c: i termini per le memorie decorrono nuovamente.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>Alla prima udienza di comparizione il giudice potrà tentare la conciliazione tra le parti (potere che in realtà può esercitare fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione) ed eventualmente, qualora ne ravvisi i presupposti, disporre il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato previsto dall’art. 281 decies c.p.c.</b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>Merita un cenno anche il rito semplificato di nuova introduzione, alternativo al rito ordinario ma solo per le cause di competenza del Tribunale monocratico che non richiedono un’istruzione complessa, come l’attuale procedimento sommario di cognizione disciplinato dall’art. 702 bis c.p.c. &nbsp;Il procedimento ha inizio con il deposito di un ricorso e termina con la pronuncia di una sentenza (non più dunque un’ordinanza come previsto per il 702 bis c.p.c.).</b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La Riforma Cartabia ha apportato novità significative anche al procedimento davanti al Giudice di Pace.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>La competenza del Giudice di Pace è ora estesa alle cause con valore fino a €10.000, non è quindi più limitata alle cause di valore sino a €5.000. Il procedimento ha inizio non più con la notifica di un atto di citazione, ma con il deposito di un ricorso che deve essere notificato al convenuto unitamente all’ordinanza di fissazione dell’udienza; il convenuto, se intende chiamare in causa un terzo, dovrà costituirsi entro 10 giorni dall’udienza, mentre in base alla normativa ante Cartabia la costituzione poteva avvenire anche in udienza.</b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">I punti trattati sono ovviamente solo una piccola parte della ben più estesa Riforma Cartabia, che ha rivoluzionato il processo civile a 360° (ha coinvolto il procedimento d’appello, il ricorso in Cassazione, i riti speciali, l’arbitrato ecc.). Per un esame approfondito si rimanda quindi al testo del d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 09:55:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[PROCEDURA DI RINNOVO POLIZZA RC PROFESSIONALE]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><span class="ff1">Vademecum per il rinnovo della polizza RC Professionale con le compagnie Tokio Marine Europe SA e Loyd's Insurance Company SA.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTACenter"><span class="ff1"> </span></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTACenter"><b><span class="fs14lh1 ff1">MAIL DI PROMEMORIA</span></b></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><span class="ff1">Almeno </span><b><span class="ff1">60 giorni</span></b><span class="ff1"> prima della scadenza annuale viene inviata una mail di promemoria contenente le istruzioni per il rinnovo, il questionario e le coordinate per il pagamento (in questo articolo si andrà più nel dettaglio).</span></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><br><span class="ff1"> </span><!--[endif]--></b></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><br></b></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">N.B.: Se non dovesse ricevere le nostre comunicazioni si rimanda al link</span></u></b><b><span class="ff1"> </span></b><b><span class="cf1 ff1">MITTENTI ATTENDIBILI</span></b><b><u><span class="ff1">.</span></u></b></div><div data-line-height="1" class="lh1"><b><u><span class="ff1"> </span><!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br><span class="ff1"> </span><!--[endif]--></u></b></div><div data-line-height="1" class="lh1"><b><i><span class="ff1"><br></span></i></b></div><div data-line-height="1" class="lh1"><b><i><span class="ff1">Precisiamo che</span></i></b><i><span class="ff1"> per il rinnovo del contratto si richiede il modulo di rinnovo debitamente compilato, tranne per la possibilità di procedere attraverso quietanza con la Compagnia Tokio Marine Europe SA qualora nulla sia variato. </span><b><span class="ff1">(Ricordiamo però che per le polizze Tokio Marine Europe SA che presentano il tacito rinnovo, qualora il cliente non volesse procedere, dovrà essere inviata una disdetta secondo le tempistiche e le modalità indicate alla clausola TACITO RINNOVO. In assenza di disdetta, il Contraente sarà tenuto al pagamento del premio di rinnovo. In caso di posizioni che presentano sinistri/circostanze avvenuti durante il corso dell’anno, le stesse verranno valutate dagli assicuratori e non potranno essere rinnovate tramite quietanza.)</span></b></i></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1"><i><span class="ff1">In caso di denuncia di sinistro/circostanza, il rinnovo è soggetto a valutazione degli Assicuratori che potranno decidere di non procedere al rinnovo della stessa. A tal proposito ricordiamo di verificare di aver adempiuto alla richiesta di invio documentazione precisata dal nostro Ufficio Sinistri.</span></i></div><div data-line-height="1" class="lh1"><span class="fs11lh1"> </span></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTACenter"><b><span class="fs14lh1 ff1">COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO</span></b></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><span class="ff1">La compilazione del questionario è sempre necessaria per </span><b><span class="ff1">apportare modifiche</span></b><span class="ff1"> alla polizza di rinnovo; in caso di polizza </span><i><span class="ff1">Tokio Marine Europe SA</span></i><span class="ff1">, quando </span><b><span class="ff1">NON vi è applicato il Tacito Rinnovo</span></b><span class="ff1"> oppure in altre circostanze su richiesta degli assicuratori; sempre nel caso di </span><b><span class="ff1">polizza </span><i><span class="ff1">Lloyd's Insurance Company SA</span></i></b><span class="ff1">.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><span class="ff1">Le nostre polizze vengono distribuite per conto di </span><i><span class="ff1">Limestreet Srl </span></i><span class="ff1">e di </span><i><span class="ff1">UIA - Underwriting Insurance Agency Srl</span></i><span class="ff1">, un Broker </span><span class="ff1">Grossista </span><span class="ff1">e una MGA leaders nel settore.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><span class="ff1">In base alla provenienza del sottoscrittore ci sono due procedure per quanto riguarda la compilazione del questionario.</span></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><i><span class="ff1">Rinnovo tramite UIA - Underwriting Insurance Agency Srl: </span></i></b><i><span class="ff1">Per quanto riguarda Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Geometri, Ingegneri e Architetti è stato preparato un modulo online (</span></i><i><span class="cf1 ff1"><a href="https://www.cuneoassicurazioni.it/questionari-online.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.cuneoassicurazioni.it/questionari-online.html', null, false)">link</a></span></i><i><span class="ff1">) mentre per gli altri professionisti verrà inviato il relativo questionario cartaceo; nel primo caso l'Assicurato dovrà compilare il questionario in ogni punto ove richiesto dopo di che, entro due giorni lavorativi riceverà la versione in formato PDF stampabile, solo da firmare e restituire, nel secondo caso si invia il questionario compilato in ogni sua parte (con grafia leggibile - non è una ricetta medica), datato e firmato a mezzo mail.</span></i></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><i><span class="ff1"> </span><b><span class="ff1">Rinnovo tramite Limestreet Srl: </span></b><span class="ff1">Il relativo questionario (cartaceo), sarà scaricabile online tramite il link inviato nella mail di promemoria (</span></i><i><span class="cf1 ff1"><a href="https://www.cuneoassicurazioni.it/download-questionari-rinnovo.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.cuneoassicurazioni.it/download-questionari-rinnovo.html', null, false)">link</a></span></i><i><span class="ff1">). Dopo averlo compilato in ogni sua parte (con grafia leggibile - ricordo che non è una ricetta medica), datato e firmato va inviato a mezzo mail.</span></i></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><span class="ff1"> </span><b><span class="ff1">IMPORTANTE: I questionari,</span></b><b><span class="ff1"> in qualsiasi formato </span><span class="ff1">siano, hanno valenza di 30 giorni; devono essere compilati in modo leggibile e completi in ogni loro parte, senza tralasciare alcun punto e senza utilizzare termini "non ricordo", "idem", "circa", ecc.</span></b></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><span class="ff1">Particolare attenzione andrà prestata alla tabella dei fatturati dove vanno indicate le cifre arabe espressa in euro (prestare attenzione agli zeri), senza simboli (&lt;, &gt;, =,...) né parole (idem, circa,...).</span></b></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><span class="ff1">Non meno importante è l'attenzione da prestare alle singole attività svolte, se barrate è necessario indicare il relativo fatturato consolidato anno precedente (può essere uguale </span></b><b><span class="ff1">a zero se non è stata svolta o maggiore a zero se è stata svolta)</span><span class="ff1"> e stimato dell'anno in corso (dev'es</span><span class="ff1">sere uguale a zero se cessata o maggiore di zero se verrà svolta),</span><span class="ff1"> l'Attività Ordinaria, se indicata, non è comprensiva delle altre attività.</span></b></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTACenter"><b><span class="fs14lh1 ff1"><br></span></b></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTACenter"><b><span class="fs14lh1 ff1"><br></span></b></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTACenter"><b><span class="fs14lh1 ff1">- FAQ -</span></b></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">COSA SI INTENDE PER CIRCOSTANZA?</span></u></b><span class="ff1"> Qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una richiesta di risarcimento o qualsiasi manifestazione di avanzare una richiesta di risarcimento anche se non motivata. </span><span class="fs11lh1">(vedi art. </span><span class="fs11lh1 cf1">UN ESEMPIO DI CIRCOSTANZA</span><span class="fs11lh1">)</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">COSA SI INTENDE PER</span></u></b><b><span class="ff1"> </span><u><span class="ff1">RICHIESTA DI RISARCIMENTO?</span></u></b><span class="ff1"> atto o fatto rivolto all’assicurato, espressione della volontà di terzi per ottenere il risarcimento di danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">COSA SI INTENDE PER</span></u></b><b><span class="ff1"> </span><u><span class="ff1">FATTURATO/FASCIA DI FATTURATO?</span></u></b><span class="ff1"> la media matematica tra il fatturato consolidato dell'anno precedente e la stima dell'anno in corso. Il fatturato è suddiviso per fasce, per gli avvocati è stabilito dal </span><span class="cf1 ff1">DM del 22/09/2016</span><span class="ff1">, mentre per gli altri professionisti dalla compagnia.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">COSA SI INTENDE PER FATTURATO ANNO PRECEDENTE?</span></u></b><b><span class="ff1"> </span></b><span class="ff1">si intende l'importo totale fatturato (al netto delle imposte</span><span class="ff1">/iva e della cassa) </span><span class="ff1">nell'annualit</span><span class="ff1">à consolidata, ricordiamo che n</span><span class="ff1">on è il reddito.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">COS'È LA GARANZIA CONTINUOUS COVER?</span></u></b><b><span class="ff1"> </span></b><span class="ff1">vedi art. </span><span class="cf1 ff1">CONTINUOUS COVER</span><span class="ff1">.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">IN QUALE MOMENTO DEVO PROVVEDERE AL RINNOVO?</span></u></b><b><span class="ff1"> </span></b><span class="ff1">nel periodo dei 30 giorni antecedenti la scadenza della polizza.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">C'È UN PERIODO DI TOLLERANZA?</span></u></b><b><span class="ff1"> </span></b><span class="ff1">No, nel momento in cui la polizza scade perde qualsiasi effetto.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">COSA SUCCEDE SE LA POLIZZA</span></u></b><b><span class="ff1"> </span><u><span class="ff1">SCADE</span></u><span class="ff1"> </span><u><span class="ff1">PRIMA CHE LA RINNOVO?</span></u><span class="ff1"> </span></b><span class="ff1">il rischio non risulta più in copertura dalla mezzanotte del giorno di scadenza, pertanto ogni eventuale richiesta di risarcime</span><span class="ff1">nto che potrebbe pervenire </span><span class="ff1">fino alla data in cui si provvederà</span><span class="ff1"> al pagamento della polizza di rinnovo</span><span class="cf2 ff1"> </span><span class="ff1">resta a</span><span class="ff1">d e</span><span class="ff1">sclusivo carico dell'assicurato. Inoltre, dopo 30 giorni dalla scadenza non sarà più possibile rinnovare in continuità, perdendo quindi alcuni privilegi.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">IN CASO DI TACITO RINNOVO CON TOKIO MARINE EUROPE SA, IN ASSENZA DI VARIAZIONI E CIRCOSTANZE DA DICHIARARE,</span></u></b><b><span class="ff1"> </span><u><span class="ff1">COSA DEVO FARE?</span></u></b><span class="ff1"> nel caso in cui durante l’anno trascorso non siano intervenute</span><span class="ff1"> richieste di r</span><span class="ff1">isarcimento e/o circostanze che possano generare richieste danni, a parità di massimale e di fatturato, il premio resterà invariato e potrà effettua</span><span class="ff1">to </span><span class="ff1">direttamente il bonifico </span><span class="ff1">con contestuale invio per permetterci di emettere ed inviare </span><span class="ff1">la QUIETANZA di rinnovo.</span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><b><u><span class="ff1">COS'È LA</span></u></b><b><span class="ff1"> </span><u><span class="ff1">QUIETANZA DI RINNOVO?</span></u></b><span class="ff1"> il documento che prova l’Assicurazione emessa in TACITO RINNOVO.</span></div><div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><span class="ff1"><br></span></div> &nbsp;<div data-line-height="1" class="lh1 imTAJustify"><span class="ff1"> </span></div><div data-line-height="1" class="lh1"><span class="ff1">Pedroni Endy</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 16:24:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[RITI ALTERNATIVI E CONSEGUENZE]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000031"><div><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/01/27/riti-alternativi-e-conseguenze/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/01/27/riti-alternativi-e-conseguenze/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/01/27/riti-alternativi-e-conseguenze/</a></div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify">Oggi parliamo dei “Riti Alternativi” in relazione all'operatività della polizza di responsabilità civile professionale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La domanda che spesso gli assicurati pongono è la seguente: “In caso di richiesta di risarcimento derivante da un errore professionale, l’assicurazione presta copertura anche quando, in un procedimento penale, si sia chiesto un giudizio con rito alternativo come il patteggiamo o il giudizio abbreviato?”</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Le polizze “parlano” chiaro precisando che, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447), sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Anzitutto cosa sono i riti alternativi? Sono procedimenti penali speciali, presenti nell'ordinamento giuridico italiano, disciplinati dal codice di procedura penale e che sono concepiti allo scopo di garantire un giudizio più veloce attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambi.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Il codice disciplina il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immediato, il giudizio per direttissima ed il procedimento per decreto.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ai fini della verifica dell’operatività o meno della polizza di R.C.P. ci soffermiamo sulla disamina del patteggiamento e del giudizio abbreviato che possono essere attivati su richiesta fatta direttamente dall'imputato.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Quanto al patteggiamento, uno dei vantaggi che deriva dalla scelta di questo rito è quello di impedire al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento dei danni subiti e derivanti dal reato commesso. Infatti, il patteggiamento esclude che il danneggiato possa esercitare, o proseguire, nel processo penale l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno. La parte offesa che intenda quindi rivendicare il risarcimento del danno subito in conseguenza del reato compiuto dall'imputato dovrà incardinare una causa autonoma davanti però al giudice civile (azione civile).</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">In merito invece al giudizio abbreviato, l’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale prevede che se l’imputato, per ottenere uno sconto di pena, chiede il rito abbreviato (un giudizio allo stato degli atti e senza dibattimento), il giudice deve disporre l’esclusione del responsabile civile, cioè del soggetto tenuto a risarcire il danno da reato ossia l’assicurazione. La vittima potrà chiedere i danni in separata sede: in base ad un altro articolo (88, comma 2°, codice procedura penale) infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La ratio della norma risiede nel fatto che la presenza del responsabile civile appare incompatibile con il rito abbreviato, in considerazione dell’esigenza di <em>«non gravare il giudizio stesso, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».</em></div><div class="imTAJustify"><em><br></em></div><div class="imTAJustify">Si aggiunga, infine, che alla base dei riti alternativi esaminati vi è un accordo tra imputato e accusa con evidente volontà da parte del primo di soggiacere ad una pena ed alle relative conseguenze. Tra gli effetti dell’accordo è bene ricordare che l’assicurato non potrà essere manlevato dall'assicurazione in quanto lo stesso ha ammesso volontariamente la propria responsabilità o ha scelto una forma di giudizio che, nei fatti, esclude l’intervento dell’assicurazione.</div></div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 20:02:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[RETROATTIVITÀ, DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA, CONTINUOUS COVER… CHE CONFUSIONE!]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000022"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/01/20/retroattivita-data-di-decorrenza-della-polizza-continuous-cover-che-confusione/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/01/20/retroattivita-data-di-decorrenza-della-polizza-continuous-cover-che-confusione/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2023/01/20/retroattivita-data-di-decorrenza-della-polizza-continuous-cover-che-confusione/</a></div><div><br></div><div><div class="imTAJustify">Svolgo la professione di commercialista da anni e ho sempre stipulato una polizza assicurativa per essere coperto in caso di eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dalla mia attività professionale.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Si sa che la professione del commercialista è piena di scadenze e termini da rispettare; i clienti, poi, sono tanti. &nbsp;Può dunque capitare, tra i mille adempimenti fiscali da segnarsi in agenda, di perdersi qualcosa.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Cosa ho dimenticato? “Fortunatamente” solo di rinnovare la mia polizza di Rc professionale!</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Può sembrare incredibile, ma tra una cosa e l’altra ho proprio scordato di richiedere la copertura assicurativa alla scadenza della mia precedente polizza! Avevo compilato e firmato il questionario per richiedere una quotazione, ma poi quel questionario è rimasto sulla mia scrivania, sepolto da una pila di pratiche.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Mi sono accorto della mancata stipula della polizza solo quando a dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla mia attività di apposizione del visto di conformità, mi ha inviato una comunicazione nella quale rilevava che la mia polizza risultava scaduta il 20/08/2022 e mi invitava a regolarizzare la posizione.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La mia polizza di Rc professionale comprensiva dell’estensione visto di conformità era quindi scaduta da mesi!!!</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Che fare? Ho chiesto immediatamente una quotazione all’Ufficio Sottoscrizione chiedendo se fosse possibile “far retroagire” la nuova polizza alla data di scadenza della precedente in modo da “attaccare” i due periodi assicurativi. Forse non ho utilizzato i termini corretti, ma penso che abbiano ben capito cosa intendessi.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Mi hanno spiegato che RETROATTIVITA’ e DATA DI EFFETTO DELLA POLIZZA sono due concetti ben distinti.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Per data di effetto della polizza si intende la data di decorrenza della copertura: la polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno che è indicato in scheda di copertura; ciò, tuttavia, solo se il premio è stato pagato, poiché diversamente la copertura decorre solo dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Mi hanno detto che, in ragione del tempo trascorso dalla scadenza della precedente polizza, non era possibile mantenere come data di decorrenza quella di scadenza dell’ultima copertura assicurativa. Peraltro, io non sarei stato coperto in caso di richieste di risarcimento in quanto la copertura sarebbe partita solo dal giorno del pagamento (cosa che, prima di dicembre non avevo fatto…).</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Per retroattività si intende invece il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza del periodo di assicurazione e indicato nella scheda di copertura della polizza. In altri termini, è il periodo temporale nel quale può essere avvenuto un eventuale errore professionale di cui viene per la prima volta richiesto il risarcimento durante il periodo di assicurazione. Facendo un esempio: nella mia polizza di Rc professionale scaduta ad agosto 2022 avevo una retroattività dal 20/08/2018; nella polizza che mi è stata rinnovata con decorrenza dal 30/12/2022 mi è stata mantenuta la retroattività dal 20/08/2018. Se durante il periodo di copertura assicurativa dovesse arrivarmi una richiesta di risarcimento per un errore (da me non conosciuto) risalente al 2019, potenzialmente sarei coperto. &nbsp;</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Questo però non vale per l’attività di apposizione del visto, in relazione alla quale è previsto che gli eventuali errori siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza e che siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Tutto chiarito, ma mi rimane un dubbio: e la continuous cover? Serve per mantenere una continuità di copertura?</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Mi hanno quindi spiegato che, fermo quanto detto in merito alla decorrenza e alla retroattività della polizza, con la garanzia CONTINUOUS COVER possono essere astrattamente ritenuti in copertura i sinistri aperti a seguito di richieste di risarcimento pervenute durante il periodo assicurativo anche se relativi a circostanze e fatti noti all’assicurato prima della stipula della polizza (ovviamente sempre che in concreto ci siano tutti i presupposti!).</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Si tratta dunque di una deroga alle condizioni di polizza, dato che, di regola, le circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento sono escluse dalla copertura qualora note all’assicurato e da lui non comunicate.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’operatività della continuous cover è comunque subordinata a delle ben precise condizioni: – l’assicurato, dal momento in cui ha conoscenza dei fatti e delle circostanze che potrebbero portare a una richiesta di risarcimento al momento della denuncia del sinistro, deve essere ininterrottamente coperto da polizza assicurativa emessa dalla stessa Compagnia tramite Uia; – la mancata denuncia dei fatti e delle circostanze nonché la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti e circostanze non devono essere dovuti a dolo; – i fatti e le circostanze non devono essere già stati denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi; – &nbsp;l’omessa o ritardata segnalazione deve essere stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento; – deve essere trascorso il “periodo di carenza”, ovvero 3 mesi &nbsp;decorrenti dalla decorrenza del contratto.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Quindi posso acquistare la continuous cover? No, mi riferiscono che nel mio caso non è possibile inserire la garanzia in polizza in quanto non ci devono essere buchi di copertura tra una polizza e il successivo rinnovo.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Purtroppo, essendomi ricordato solo a dicembre di rinnovare la polizza scaduta ad agosto, non ho una copertura ininterrotta.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ora che mi è tutto più chiaro mi ricorderò di rinnovare alla scadenza!</div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 10:07:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[UNA POLIZZA ASSICURATIVA NON E' PER SEMPRE]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002E"><div><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/08/26/una-polizza-assicurativa-non-e-per-sempre/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/08/26/una-polizza-assicurativa-non-e-per-sempre/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/08/26/una-polizza-assicurativa-non-e-per-sempre/</a></div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Che cosa si intende per Efficacia temporale del contratto assicurativo? Il contratto assicurativo ha una data di decorrenza e una data di scadenza, tutti gli errori commessi dall'assicurato all'interno di questo periodo temporale determinato sono potenzialmente coperti dalle garanzie di polizza. Ma….proprio tutto? E soprattutto….indipendentemente da quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento? E da quando l’assicurato denuncia il sinistro alla Compagnia assicurativa?<div><br></div><div>Vediamo un esempio:</div><div>Qualche mese fa un professionista ha denunciato un sinistro su una polizza scaduta nel 2019. La denuncia di sinistro esordiva così: “Il fatto che il contratto assicurativo non sia proseguito dopo la sua naturale scadenza non elimina gli obblighi assunti dalla Compagnia per il periodo in cui il contratto era efficace e siccome l’errore professionale è stato commesso durante la validità del contratto assicurativo, anche se il mio cliente mi ha chiesto il risarcimento del danno solo a marzo 2022, vi chiedo apertura di sinistro e che la Compagnia mi dia manleva.”</div><div><br></div><div>Purtroppo il nostro professionista non ha considerato alcuni aspetti della polizza e in particolare non deve aver valutato bene il principio di Claims Made applicato alla polizza. Di che cosa si tratta? Quando l’assicurazione è prestata nella forma “Claims made” la polizza copre esclusivamente quelle richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e dallo stesso denunciate alla Compagnia assicurativa durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo della Compagnia assicurativa nei confronti dell’Assicurato.</div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Nel caso che ci interessa quindi l’Ufficio sinistri ha spiegato al professionista che non funziona il principio “una polizza è per sempre” (come la famosa pubblicità dei diamanti per intenderci 😅​) ma funziona esclusivamente il principio “una polizza è solo per un periodo ben determinato”. Se si vuole avere una tutela assicurativa per tutta la durata della “vita lavorativa” l’unica cosa da fare è continuare a rinnovare di anno in anno la propria copertura assicurativa e alla fine del periodo lavorativo acquistare una copertura postuma.</span><br></div></div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 07:58:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[UN ESEMPIO DI RETROATTIVITA’]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div><div class="imTAJustify"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/07/15/un-esempio/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/07/15/un-esempio/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/07/15/un-esempio/</a></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Sono Maurizio, un Architetto libero professionista che ha seguito i lavori di ristrutturazione della villetta in Versilia di un mio cliente imprenditore.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Con molto stupore ho ricevuto dall’imprenditore in questione una richiesta di risarcimento danni perché lo stesso Cliente si è visto rifiutare l’accesso alle detrazioni per “sisma bonus” 110%. Il suo commercialista, infatti, non gli avrebbe portato in detrazione la somma perché, non avendone diritto, in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate sarebbe sicuramente incorso nella richiesta di restituzione del bonus erogato nonché in sanzioni…</div><div class="imTAJustify">Panico.</div><div class="imTAJustify">Vado subito a rivedere la pratica e non trovo nulla di strano…</div><div class="imTAJustify">“Ci sta provando…” penso.</div><div class="imTAJustify">Poi mi vado a rileggere la normativa (con queste detrazioni e questi bonus cambia tutto ogni 5 minuti!) e mi rendo conto che la presentazione della pratica andava fatta consegnando l’allegato B contestualmente alla SCIA e comunque prima dell’inizio dei lavori.</div><div class="imTAJustify">Contatto l’ufficio sinistri per capire come muovermi soprattutto per sapere se le pratiche di “Sisma Bonus” rientrano in copertura e perché la ristrutturazione è conclusa da mesi e l’errore materiale l’ho commesso prima della stipula della polizza. Mi rassicurano dicendomi che sul questionario avevo indicato l’attività di sisma bonus e che ho una retroattività di due anni pertanto, almeno temporalmente, non ci sarebbero stati problemi.</div><div class="imTAJustify">Fiuuuuuuuuuuu</div><div class="imTAJustify">A quel punto però mi chiedo (e chiedo all’ufficio sinistri): Retroattività??? Sarebbe…?!?!?</div><div class="imTAJustify">Mi hanno spiegato che la mia polizza, in forma “Claims Made”, mi copre per le richieste di risarcimento danni che dovessero pervenire nel corso dell’annualità di polizza relative a fatti, errori od omissioni da me commessi entro i due anni precedenti alla decorrenza del contratto, sempreché io Assicurato non fossi a conoscenza di tali errori.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Certo che non ne ero a conoscenza… Sono caduto dalle nuvole quando ho ricevuto la richiesta danni… E’ vero sono un professionista e dovrei essere aggiornato su tutto ma… sul “sisma bonus” deve essermi sfuggito qualche passaggio della normativa, mettici pure che ho dovuto far tutto velocemente perché il 22 Gennaio partivo per la settimana bianca all’Abetone e il Cliente voleva a tutti i costi che iniziassero i lavori entro Gennaio, quindi per accontentare lui e non sentirmi squillare il cellulare io per tutta la vacanza, ho presentato le pratiche un po’ frettolosamente… </div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Comunque, al momento il sinistro è in corso di liquidazione, io me la sono cavata con un brutto quarto d’ora e il solo pagamento della franchigia a mio carico e il mio Cliente, che sarà risarcito dalla Compagnia del danno provocatogli, mi ha “perdonato” e mi ha già detto che mi incaricherà per la ristrutturazione dell’attico in centro a Firenze che ha comprato alla figlia…</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Tutto sommato è andata bene ed ho anche capito l’importanza della validità temporale della polizza… tornassi indietro stipulerei il contratto con una retroattività di 10 anni…</div><div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 10:13:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L’IMPORTANZA DEL NESSO CAUSALE]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><div class="imTAJustify"><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/07/08/limportanza-del-nesso-causale/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/07/08/limportanza-del-nesso-causale/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/07/08/limportanza-del-nesso-causale/</a></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Definizione di nesso causale:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Il nesso causale è quel rapporto tra l’evento dannoso e il comportamento del soggetto (autore del fatto), astrattamente considerato. Il termine nesso causale indica la relazione che lega il compimento o l’omissione di un atto e l’evento che ne deriva. È definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione o la condotta o l’omissione e l’evento affinché l’azione o la condotta o l’omissione stessa sia punibile.</span></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Facciamo un esempio pratico:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Sono un agronomo, e voi direte: ok va bene ma cosa fai nel concreto? Beh nell’esercizio della mia professione mi occupo di vari aspetti legati all’attività dei miei clienti: offro consulenze tecniche nell’ambito dei diversi processi produttivi agricoli, zootecnici, agroalimentari e del verde pubblico. Elaboro progetti a favore delle aziende agricole, verifico la presenza di risorse utilizzabili, cerco modalità di miglioramento delle attività produttive. Insomma è un’attività variegata e mi permette di spaziare in diversi ambiti.</span></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Un po’ di anni fa un mio cliente mi chiese di aiutarlo a presentare domanda per un bando regionale che permetteva di ottenere finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento e l’ammodernamento della propria azienda. Bene, un lavoro tranquillo, devo solo chiedere al mio cliente di darmi tutte le informazioni richieste sui moduli per presentare la domanda ed inviare la stessa nei termini previsti dal bando. Ottenute le informazioni richieste….. con qualche fatica devo dire la verità perché il mio cliente, che è un allevatore, ha talmente tanti impegni che ho dovuto rincorrerlo, le ultime informazioni me le ha fornite mentre aspettava che una delle sue mucche partorisse il suo vitellino, che tenero quando è nato!<br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Comunque dicevo, ottenute tutte le informazioni compilo i moduli ed invio la domanda. Il cliente ottiene il finanziamento richiesto ed è tutto contento. Ma dopo qualche mese mi chiama comunicandomi che a seguito di verifiche sul finanziamento erogato gli richiedono indietro l’intera somma perché sembra che non ne aveva diritto. Ma come?! I moduli che ho compilato erano corretti, la domanda è stata inviata al giusto indirizzo ed entro le tempistiche indicate. Anzi per sicurezza non ho mica aspettato l’ultimo momento come so che fanno alcuni colleghi! E poi questi controlli non li possono fare prima di erogare i contributi?</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Insomma alla fine eccola li la richiesta di risarcimento! Ha restituito tutti i € 50.000 che gli avevano erogato e adesso li vuole da me. Dice che è colpa mia! Ho chiamato la Compagnia assicurativa e denunciato il sinistro e loro mi hanno detto che spetta al mio cliente (diciamo ex cliente ormai…..meno male che almeno mi ha pagato il lavoro…) dimostrare quello che chiamano NESSO CAUSALE tra l’attività da me svolta e il danno lamentato. Il liquidatore infatti mi ha detto, dopo aver visionato bene la documentazione pervenuta dall’Ente, che l’Ente, che prima ha erogato i contributi e poi li ha chiesti indietro, sostiene che il mio cliente proprio non aveva i requisiti necessari per accedere ai fondi, pare esserci un problema di quote latte dichiarate dal mio cliente, per cui se la domanda fosse stata controllata prima dell’erogazione sarebbe stata direttamente respinta. E io mi chiedo: se lo facevate prima non stavamo tutti più tranquilli?</div><div class="imTAJustify"><br></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">In sostanza l’errore non l’ho fatto io nella presentazione della domanda ma era il mio cliente che non poteva accedere a quei finanziamenti quindi non c’è nessun legame tra il danno lamentato, che in realtà in sostanza neppure esiste, e l’attività che ho svolto.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Alla fine il cliente ha intascato la risposta della Compagnia e mi ha chiesto scusa per essersela presa con me. Meno male alla fine tutto bene (per me almeno)!</span></div></div></div><div class="imTAJustify"><br><div><span class="fs11lh1-5">La Rubrica dei Sinistri</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 10:25:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[UN ESEMPIO DI CIRCOSTANZA]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/06/17/88/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/06/17/88/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/06/17/88/</a></div><div><br></div></div><div class="imTAJustify">Sono Stefano, un Avvocato libero professionista che ama il suo lavoro e che vuole lavorare tranquillo… Lavoro come libero professionista e sono sempre molto attento alle esigenze del Cliente ma anche alle mie… Un’esigenza su tutte: essere sereno avendo una copertura assicurativa che mi tuteli per eventuali errori che possano arrecare danni al Cliente che mi ha dato fiducia affidandomi la sua causa…</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ammetto che ho stipulato la prima polizza solo nel 2017 e solo perché in quell’anno è diventata obbligatoria per legge… E purtroppo è successo… dopo 15 anni di lavoro ho ricevuto notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello in quanto notificata oltre il termine previsto per legge… E’ stato un errore mio, in quanto ho calcolato i giorni dall’avvenuta notifica della sentenza anziché dalla data di deposito della stessa. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il mio Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte per circa € 3.700,00… Appena ho letto la sentenza di inammissibilità mi sono sentito perso…</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">La sera stessa, durante la partita di calcetto tra amici, ho chiesto consiglio al mio amico-collega Giuseppe perché anche lui in passato aveva fatto un errore e aveva dovuto aprire un sinistro con la sua Compagnia e mi ha detto “Stai tranquillo, al giorno d’oggi tutte le polizze RC Professionali sono in “Claims Made”, finché non ti arriva la richiesta danni non devi fare niente…”. La sera tornando a casa ripensavo a quella parola strana, “<em>cleismeid</em>“, mai sentita prima… Il giorno dopo ripensavo ancora a quell’errore e alle possibili conseguenze… Mi fido di Giuseppe? E se non fosse come dice lui?</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ho chiamato subito il mio Assicuratore spiegando l’accaduto… Mi hanno spiegato bene il concetto di “Claims Made” e consigliato vivamente di inviare subito una denuncia cautelativa al fine di essere in regola con quanto previsto dalla polizza. Ho quindi provveduto in pochi giorni, entro i termini previsti dal contratto, a denunciare formalmente la circostanza (infatti mi hanno spiegato che si tratta di circostanza e non di sinistro vero e proprio in quanto al momento non ho ricevuto una contestazione o una richiesta danni dal Cliente) di cui sono venuto a conoscenza.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">L’ufficio sinistri mi ha risposto celermente comunicandomi il riferimento attributo alla posizione e chiedendomi la documentazione disponibile (incarico da parte del Cliente, relazione dettagliata, copia della sentenza dalla quale si evincesse l’errore). Ho riscontrato la richiesta della Compagnia e quest’ultima mi ha poi richiesto di essere tenuta informata degli sviluppi futuri, soprattutto in caso di contestazione o richiesta di risarcimento da parte del Cliente.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Fortunatamente il Cliente non mi aveva ancora richiesto i danni, ma la polizza era in scadenza e, siccome la stessa è in forma “Claims Made” (almeno su questo Giuseppe aveva ragione), avevo paura che se avessi ricevuto la richiesta di risarcimento successivamente alla scadenza, l’eventuale nuova polizza non avrebbe preso in carico il sinistro perché si sarebbe trattato di circostanza nota prima della stipula, mentre la polizza in corso non mi avrebbe coperto perché la richiesta di risarcimento sarebbe pervenuta successivamente alla scadenza della stessa.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Ho quindi chiesto ulteriori delucidazioni all’ufficio sinistri e mi hanno confermato che, avendo denunciato la circostanza in corso di polizza, qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente, se denunciata agli Assicuratori nei termini e nei modi previsti dal contratto, sarà considerata come effettuata durante il periodo di copertura.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">E’ passato ormai più di un anno, la polizza è scaduta, ma io sono sereno sapendo che se il mio Cliente domani dovesse richiedermi i danni per quei € 3.700,00 di spese di soccombenza al quale l’ho esposto a causa del mio errore, la polizza, seppure ormai scaduta, potrebbe intervenire… Sono più che mai convinto che la copertura assicurativa non sia solo un obbligo di legge, ma uno strumento che tutela il mio lavoro e il mio patrimonio.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div>La Rubrica dei Sinistri</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 07:46:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[UN ESEMPIO DI ULTRATTIVITA’]]></title>
			<author><![CDATA[La Rubrica dei Sinistri di UIA]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><div class="imTAJustify"><div><a href="https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/06/10/un-esempio-di-ultrattivita/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/06/10/un-esempio-di-ultrattivita/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/blog/index.php/2022/06/10/un-esempio-di-ultrattivita/</a></div><div><br></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Sono un commercialista e all’interno del mio studio mi occupo di Visto di conformità.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify">Vi state chiedendo che cos’è il Visto di conformità? Cerco di spiegarlo in poche parole. In sostanza è uno strumento fornito ai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate che serve a verificare la corretta applicazione delle norme tributarie da parte del contribuente. Il soggetto abilitato che appone il Visto di conformità deve predisporre la dichiarazione fiscale del contribuente, attestare di aver effettuato tutti i controlli richiesti e trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Per poter svolgere questa attività sono tenuto a rispettare requisiti imposti dalla normativa di settore: devo essere un commercialista o un esperto contabile o un consulente del lavoro, devo essere iscritto all’apposito elenco predisposto dall’Agenzia delle Entrate e per questo devo avere una polizza di RC Professionale a copertura di questa specifica attività. La polizza deve avere determinati requisiti: un massimale di € 3.000.000, nessuna franchigia a carico del terzo danneggiato e un periodo di ultrattività di 5 anni.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Qualche anno fa un mio cliente ha subito un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e ci sono stati problemi relativi all’apposizione del Visto di conformità. Sembra che ho apposto un Visto a certificazione di un credito ma quel credito non spettava al mio cliente. L’Agenzia delle Entrate quindi ha chiesto al mio cliente il rimborso del credito indebitamente goduto insieme a sanzioni ed interessi relativi. Certo quando è arrivata la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate il mio cliente non era molto contento…. mi ha chiamato e ha urlato talmente forte che anche il mio collega di studio lo ha sentito! Ovviamente mi ha chiesto di provvedere io al pagamento di quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate. Certo posso capirlo, € 30.000 così di punto in bianco non sono mica pochi! Ovviamente ho contattato la mia Compagnia assicurativa e ho chiesto l’apertura del sinistro.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Su quale polizza hanno aperto il sinistro? Beh è ovvio! Il Visto di conformità l’ho apposto nel 2017 quindi ho dovuto aprire il sinistro sulla polizza che era in corso in quel momento. Sono passati alcuni anni e la polizza nel frattempo è scaduta ma la normativa è molto chiara, come detto la polizza assicurativa deve prevedere un periodo di ultrattività di 5 anni, e le condizioni contrattuali dicono chiaramente:</div><div class="imTAJustify">“E’ condizione di validità che i fatti imputabili all’assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della presente polizza e siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni dalla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.”</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Bene, quindi ho inviato tutta la documentazione a mia disposizione all’Ufficio sinistri e loro si sono occupati della pratica. Sono stati molto carini: gentili, educati, puntuali, precisi, un sacco di domande ma del resto è capibile questi mica sono commercialisti! Bisogna spiegargli tutto, loro guardano solo le condizioni contrattuali e quelle clausole….. alla fine dopo numerosi scambi di corrispondenza siamo arrivati al dunque, il sinistro è coperto? Hanno pagato il danno che ho provocato? Eh…questo è il punto dolente…. Perché alla fine, mi sono dimenticato di dirlo all’inizio del mio racconto, è venuto fuori che il contribuente che mi ha chiesto il risarcimento del danno è mia moglie! Si proprio lei! Che coraggio….chi se lo sarebbe aspettato con tutto quello che abbiamo condiviso e che ho fatto per lei…..</div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Perché la Compagnia assicurativa non ha pagato il sinistro? Alla fine mia moglie non è considerata terzo a termini di polizza, così mi ha detto la signora tanto gentile dell’ufficio sinistri! Ma insomma io il giorno del matrimonio non ero neanche tanto sobrio….</span><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Comunque una cosa l’ho imparata da questa esperienza: non sono più il commercialista di mia moglie!</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><div>La Rubrica dei Sinistri</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 08:04:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[POLIZZA RCT SCIATORI]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Iniziative"><![CDATA[Iniziative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><div><span class="fs12lh1-5"><b>PER GLI AMANTI DEGLI SPORT INVERNALI CHE DOPO UNA LUNGA ATTESA NON VEDONO L’ORA DI TORNARE SULLE PISTE.</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il Decreto legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021 introduce, tra le novità in materia di sicurezza nelle discipline invernali, l’obbligo di assicurazione RCT (Responsabilità civile verso terzi).</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">L’articolo 30 del Decreto Legislativo 40/2021 recita:</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs12lh1-5">Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. &nbsp;È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile &nbsp;per danni &nbsp;provocati &nbsp;alle persone o alle cose.</i></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><b class="fs12lh1-5">La suddetta legge è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 e prevede sanzioni amministrative, per chi non possiede tale assicurazione, che vanno da 100 a 150 euro, oltre al ritiro dello skipass.</b></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Lo sciatore potrà scegliere se acquistare la polizza nel momento in cui compra lo skipass oppure direttamente da noi.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><b class="fs12lh1-5">PER SAPERNE DI PIÙ</b></div><div><b><span class="fs12lh1-5"><a role="button" href="mailto:info@cuneoassicurazioni.it?subject=Richiesta%20informazioni%20RCT%20SCI" class="imCssLink">info@cuneoassicurazioni.it</a></span></b></div><div><b class="fs12lh1-5">+39 391 71 16 993</b></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Restiamo disponibili.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Pedroni Endy</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 15:10:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[UIA: NUOVE OPERATIVITÀ SUPERBONUS - DECRETOANTIFRODE]]></title>
			<author><![CDATA[UIA Direzione Tecnica]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://uiainternational.net/news/?page=153" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://uiainternational.net/news/?page=153', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">NUOVE OPERATIVITÀ SUPERBONUS - DECRETOANTIFRODE</a></span></div><div><br></div><span class="fs14lh1-5 cf1">Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,</span><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span><div> </div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">a seguito delle numerose richieste di integrazione pervenute da quando è diventato operativo il Decreto antifrode - Superbonus, abbiamo deciso di apportare delle variazioni alle modalità operative su alcuni dei principali temi toccati dal Decreto:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="imUl">VISTO LEGGERO – VISTO DI CONFORMITÀ CON E SENZA 730</span></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Sempre più professionisti richiedono di aggiungere il visto alla propria copertura dopo l'emissione della polizza: tale estensione non sarà più concessa sotto forma di appendice di integrazione, se verrà richiesta successivamente all’emissione della polizza RC della professione, si procederà direttamente con l’emissione di una polizza stand alone per la sola attività di visto avente massimale di 3.000.000,00 €. </span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>• &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="imUl">RC PROFESSIONALI PER TECNICI E MASSIMALI MINIMI PER SUPERBONUS</span></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Anche in questo settore, l’esigenza di un massimale minimo di 500.000,00 € è sempre più crescente, per ottemperare ai dettami del Decreto relativo al Superbonus comunichiamo che tutte le polizze RC professionali sia di nuova emissione che di rinnovo per Architetti, Geometri ed Ingegneri, relativamente alla copertura per i bonus minori, avranno la seguente specifica inserita nelle precisazioni di polizza: </span><span class="fs14lh1-5"><b>‘si precisa che la presente polizza opera in relazione alle asseverazioni di congruità delle spese per bonus minori e sisma bonus (no Ecobonus 110%) ai sensi del Decreto Antifrode DL 11 novembre 2021 n. 157’.</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Per le polizze </span><span class="fs14lh1-5"><b>già emesse</b></span><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5"><span class="fs14lh1-5"><b> </b></span>che non recano tale specifica, seppur già in copertura, sarà possibile richiedere specifica appendice a premio (costo di gestione).</span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Sempre relativamente alle necessità imposte agli Assicurati dalle vigenti Leggi, comunichiamo che, per il periodo in cui sarà in vigore il Superbonus, tutte le polizze RC per i tecnici saranno emesse con massimale minimo di € 500.000 al fine di poter rilasciare agli Assicurati un contratto adeguato alle richieste minime del normativo attuale.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">• &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="imUl fs14lh1-5"><b>RC ASSEVERAZIONI ECOBONUS 110% (no bonus minori)</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Relativamente alle polizze per le Asseverazioni 110%, sulle polizze cumulative sono state riscontrate notevoli difficoltà sulle procedure di rinnovo e per le richieste di postuma:</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">1. Comunicazione di lavori mai dichiarati prima sui quali si richiede la postuma;</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">2. Alcuni lavori chiusi vengono dichiarati nuovamente sulle polizze di “rinnovo”;</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">3. Spesso le postume sulle polizze cumulative vedono l’effettiva copertura solo di una parte di lavori con esclusione degli altri di cui il professionista non ha emesso l’asseverazione entro la scadenza di polizza e la necessità di emettere una nuova polizza per questi ultimi;</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">4. In caso di polizza cumulative con lavori non conclusi, è capitato varie volte che l’Assicurato non sapesse quale numero indicare sul portale ENEA avendo quel lavoro indicato su diverse polizze: indicare il numero di polizza errato all’Enea comporta non pochi problemi per sanare la posizione.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Per ovviare a queste problematiche, in via preferenziale procederemo con polizze solo sul singolo lavoro (massimo massimale concedibile per polizza € 5.000.000 da valutare), la cui gestione risulta molto più semplice per tutte le parti coinvolte.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">In alternativa, continueremo comunque a proporre la possibilità di emettere una singola polizza cumulativa per compagnia (massimo massimale concedibile per polizza € 1.500.000) ma non sarà più possibile procedere con integrazioni e/o prese d’atto: ogni nuovo lavoro aggiuntivo verrà coperto da polizza per singolo progetto. Relativamente alla postuma, si procederà a concederla solo sui lavori dichiarati nel questionario originario, allegato alla polizza.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Segnaliamo che le polizze per singolo progetto, emesse con Tokio Marine, hanno anche il vantaggio, qualora l’Assicurato non riesca a concludere l’iter di asseverazione entro la scadenza di polizza o i lavori non siano ancora conclusi e </span><span class="fs14lh1-5"><b>non abbiano subito variazioni</b></span><span class="fs14lh1-5 cf1">, di poter emettere direttamente la quietanza di rinnovo. </span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>La presente avrà effetto immediato.</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">• &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="imUl fs14lh1-5"><b>INSUFFICIENZA DI MASSIMALI</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Oltre il 50 percento delle richieste di copertura ricevute evidenziano integrazioni di massimali su polizze esistenti. Per ragioni tecniche NON EFFETTUIAMO COASSICURAZIONE DIRETTA NE INDIRETTA ma solo SECONDI RISCHI. Anche in questo caso le richieste devono essere corredate dalle necessarie informazioni tecniche. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">• &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="imUl fs14lh1-5"><b>CONSIDERAZIONI FINALI</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Segnaliamo che il Decreto Antifrode D.L. 11 novembre 2021, n. 157, in relazione alle asseverazione di congruità delle spese, non precisa particolari esigenze assicurative per i tecnici, basta che l’Assicurato sia in possesso di una polizza RC professionale.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">In relazione all'art 34/2020 precisiamo che il massimale di almeno 500.000 € è necessario per:</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">- bonus facciate ma solo se inerente all'art 34/2020;</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">- asseverazione sisma bonus;</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">- asseverazione efficienza energetica inerente all'art 34/2020 (il massimale minimo 500.000 € deve essere previsto solo per l'estensione);</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">- asseverazioni 110% (con polizza dedicata).</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Per la congruità dei costi non 110% basta la RC professionale (se assicurato con UIA), invece per la congruità dei costi 110% la copertura rientra nella polizza asseverazioni 110% stand alone (se assicurato con UIA).</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Per eventuali integrazioni su polizze già emesse in data precedente ad oggi, al seguente link troverete un modulo semplificato per procedere nella richiesta:</span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><a href="https://www.uiainternational.net/prodotti/rcprofessionale/modulo_adeguamento_superbonus.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.net/prodotti/rcprofessionale/modulo_adeguamento_superbonus.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">https://www.uiainternational.net/prodotti/rcprofessionale/modulo_adeguamento_superbonus.pdf</a></span></div></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Se ci saranno aggiornamenti verrete tempestivamente informati con la nostra newsletter.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Restiamo a Vostra disposizioni per eventuali considerazioni.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">UIA Ufficio Tecnico </span></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 11:09:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[IL DECRETO ANTIFRODE]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">Il</span> Decreto Antifrode<span class="cf2"> </span><span class="cf1">nasce con la necessità di contrastare comportamenti fraudolenti circa la fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta.</span></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1"><br></span></span></div><div><span class="imUl fs14lh1-5">Il D.L. 11 novembre 2021 n. 157, in relazione alle asseverazioni di congruità delle spese, non indica particolari esigenze assicurative per i professionisti dell'area tecnica, è sufficiente la polizza RC Professionale.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;<br><i>In relazione all'art 34/2020 per le asseverazioni di cui sotto, il massimale minimo da applicare è di € 500.000,00:<br></i><span class="cf1"> &nbsp;</span><span class="cf1"><i>- bonus facciate ma solo se inerente all'art 34/2020;<br></i></span><span class="cf1"> &nbsp;</span><span class="cf1"><i>- asseverazione sisma bonus;<br></i></span><span class="cf1"> &nbsp;</span><span class="cf1"><i>- asseverazione efficienza energetica inerente all'art 34/2020 (il massimale minimo € 500.000,00 deve essere previsto solo per l'estensione);<br></i></span><span class="cf1"> &nbsp;</span><span class="cf1"><i>- asseverazioni 110% (con polizza dedicata).</i></span></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><i><span class="cf1"><br></span></i></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">Inoltre, diventa obbligatorio il </span>Visto di Conformità<span class="cf1"> sia per la cessione di tutti i bonus edilizi che per l’utilizzo in dichiarazione.</span></span></div></div><div> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 16:10:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[MITTENTI ATTENDIBILI]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>Che cosa sono gli elenchi dei mittenti attendibili?</b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Gli elenchi di mittenti attendibili sono elenchi o filtri che i destinatari possono creare nei rispettivi client di posta elettronica. Quando un mittente viene aggiunto a un elenco di mittenti attendibili, è più probabile che i messaggi di posta elettronica vengano recapitati nella posta in arrivo. Ciò consente inoltre di garantire che i destinatari non perdano i messaggi futuri che hanno scelto di ricevere.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>Istruzioni per l'elenco dei mittenti attendibili del client di posta elettronica</b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>AOL</b></span></div><div class="imTAJustify">Evidenziare l'indirizzo e-mail, quindi fare clic su "aggiungi contatto" nel menu a discesa.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>Apple Mail (OSX)</b></span></div><div class="imTAJustify">Aprire la mail e fare clic con il pulsante destro del mouse sull'indirizzo di posta elettronica del mittente. Scegliere "Aggiungi a Contatti" o "Aggiungi a VIP".</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><b>Apple Mail (iOS)</b></div><div class="imTAJustify">Aggiungere la mail "Da" alla rubrica aprendo il messaggio e toccando l'indirizzo mail "Da". Quindi toccare "Crea nuovo contatto" per inserire l'indirizzo nell'elenco dei contatti.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><b>Gmail</b></div><div class="imTAJustify">Aprire l'elenco dei contatti. Quindi fare clic su "Nuovo contatto" e inserire l'indirizzo mail "Da".</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><b>Microsoft - Outlook/Hotmail/Office</b></div><div class="imTAJustify">Aprire il messaggio di posta elettronica e fare clic sui puntini di sospensione nell'angolo destro. Dal menu, fare clic su "Aggiungi a Mittenti attendibili".</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><b>Office 365</b></div><div class="imTAJustify">Fare clic su " Impostazioni", quindi fare clic su "Visualizzare tutte le impostazioni di Outlook". Passare a Posta indesiderata. Successivamente, andare a "Mittenti e domini sicuri" e aggiungere il dominio o l'indirizzo mail specifico. Quindi salvare le impostazioni.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><b>Yahoo</b></div><div class="imTAJustify">Dalla cassetta postale di Yahoo, fare clic sui puntini di sospensione accanto a "Spam". Quindi fare clic su "Aggiungi mittente ai contatti".</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><b>Libero</b></div><div class="imTAJustify">Cliccare “Rubrica” nella colonna sinistra della pagina per espandere l’elenco.</div><div class="imTAJustify">Cliccare la prima voce nell’elenco sotto Rubrica “Tutti i contatti”.</div><div class="imTAJustify">Cliccare “Nuovo contatto”, in alto e al centro della pagina vicino al pulsante “Cerca”, quindi, cliccare 2 volte su aggiungi accanto alla voce “Email”, inserire il nostro indirizzo e cliccare “Salva”.</div><div class="imTAJustify">Se non si ricevono comunque le nostre mail: Cliccare sulla cartella “Spam” nell’elenco a sinistra, selezionando il messaggio e cliccando “Non Spam” in basso sotto al messaggio di posta.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><b>Tiscali</b></div><div class="imTAJustify">Andare alla cartella “Spam” nella quale cercare eventuali nostri messaggi, una volta trovata la nostra mail selezionarla con la spunta a sinistra e contrassegnarla come non spam dal menù superiore togliendo la spunta a “Spam”.</div><div class="imTAJustify">È possibile inoltre, aggiungere i nostri contatti principali, per aiutare ulteriormente la classificazione come messaggi leciti le nostre mail in entrata. </div><div class="imTAJustify">Per aggiungere nuovi contatti alla rubrica o modificare i contatti già esistenti cliccare “Crea contatto”, inserire nella scheda del contatto gli indirizzi mail e cliccare su “Salva” per memorizzare le impostazioni.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Le nostre mail da aggiungere alla suddetta lista sono:</div><div class="imTAJustify">Mail Principale: <a role="button" href="mailto:info@cuneoassicurazioni.it" class="imCssLink">info@cuneoassicurazioni.it</a></div><div class="imTAJustify">Mail Partner UIA: <a role="button" href="mailto:pedroni.endy@uiainternational.net" class="imCssLink">pedroni.endy@uiainternational.net</a></div><div class="imTAJustify">Mail Partner Limestreet (Iniziative avvocati): <a role="button" href="mailto:avvocati@limestreet.it" class="imCssLink">avvocati@limestreet.it</a></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Pedroni Endy</div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 14:01:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[POLIZZA RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - TECNICI]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Iniziative"><![CDATA[Iniziative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Con il &nbsp;DPR 137/2012 del 7 agosto 2012, ovvero, La</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Riforma delle Professioni</span></b><span class="fs12lh1-5 cf1">, resa operativa il 13 agosto 2013, sancisce l’obbligo per le professioni tecniche di sottoscrivere una polizza di</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Responsabilità Civile Professionale.</span></b></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Ecco la nostra soluzione a tutela dell’attività professionale di Geometri, Architetti e Ingegneri.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">LA POLIZZA COMPRENDE COME SEMPRE OPERANTI E SENZA MAGGIORAZIONE LE SEGUENTI GARANZIE:</span></b></div><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Retroattività 2 anni - Interruzione e sospensione di attività di terzi - Codice Privacy – Penalità fiscali - Smarrimento documenti - Costi e spese (art. 1917 C.C.) - Responsabilità solidale (come da condizioni di polizza).</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">LA POLIZZA PUÒ PREVEDERE ALTRE GARANZIE A RICHIESTA:</span></b></div><div class="imTAJustify"><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Estensioni:</span></b><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">DL 81 del 09/04/2008 (con sottolimite) - Mediazione/Conciliazione – Certificazione Energetica (con sottolimite o massimale dedicato) - Amministratore di stabili e condomini - Attività di perito del tribunale - RC Conduzione Studio (con sottolimite) - Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (postuma): come da condizioni di polizza.</span></div><div class="imTAJustify"><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Polizza separata:</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></b><span class="fs12lh1-5 cf1">Merloni – Verificatore – Asseverazioni 110% - Certificazione energetica</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">ALCUNI ASPETTI DA NON SOTTOVALUTARE:</span></b></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE;</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE DI RISCHI CON SINISTRI E/O CIRCOSTANZE PREGRESSE;</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- NOSTRA GESTIONE DIRETTA IN CASO DI SINISTRO (SOGGETTA A VALUTAZIONE DELLA COMPAGNIA);</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELLA POLIZZA.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Pedroni Endy</span><br></div><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Scarica il</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1"><a href="https://www.cuneoassicurazioni.it/files/MODULO-DI-PROPOSTA_INGEGNERE_ARCHITETTO_GEOMETRA_PERITO_032020.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.cuneoassicurazioni.it/files/MODULO-DI-PROPOSTA_INGEGNERE_ARCHITETTO_GEOMETRA_PERITO_032020.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Questionario</a> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">e richiedi un</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></b><b><span class="fs12lh1-5 cf1"><a href="https://www.cuneoassicurazioni.it/contatti.html#richieste" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.cuneoassicurazioni.it/contatti.html#richieste', null, false)">Preventivo</a></span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 15:29:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[POLIZZA RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - AVVOCATI]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Iniziative"><![CDATA[Iniziative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">L'</span><b><span class="fs12lh1-5 cf1">art. 12 della L. 247/2012</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></b><span class="fs12lh1-5 cf1">ha stabilito per l'avvocato l'obbligo di munirsi di una polizza assicurativa</span><b><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></b><span class="fs12lh1-5 cf1">per la</span><b><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">Responsabilità Civile Professionale</span></b><span class="fs12lh1-5 cf1">.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Diversamente da altre professioni soggette a obblighi assicurativi, la norma prevede delle condizioni minime essenziali, approvate dal Ministero della Giustizia, il</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><b><span class="fs12lh1-5 cf1">DM 22/09/2016</span></b><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11/10/2016.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Per ottemperare ai dettami del DM ecco la nostra soluzione a tutela dell’attività professionale di avvocato.</span></div><div><br></div><div></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">LA POLIZZA COMPRENDE COME SEMPRE OPERANTI E SENZA MAGGIORAZIONE LE SEGUENTI GARANZIE:</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Retroattività Illimitata - Acquisizioni e Fusioni - Attività di libera docenza - Attività di perito del tribunale - Curatore, Commissario - Funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie - Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (postuma): 10 anni (come da condizioni di polizza) - Mediazione/Conciliazione - Negoziazione assistita - Interruzione e sospensione di attività di terzi - Smarrimento documenti - Costi e spese (art. 1917 C.C.) - RC Conduzione Studio (con sottolimite) – Responsabilità solidale (come da condizioni di polizza).</span></div><div></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">LA POLIZZA PUÒ PREVEDERE ALTRE GARANZIE A RICHIESTA:</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Funzioni di Sindaco e Revisore Legale dei Conti - Funzioni di Amministratore (membro del C.d.A.) - Membro di Organismo di Vigilanza - Membro di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – Delegato alle vendite - Custode giudiziario - Amministratore di stabili e condomini - Amministratore di sostegno – Attestatore - Arbitro.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">ALCUNI ASPETTI DA NON SOTTOVALUTARE:</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE DI RISCHI CON SINISTRI E/O CIRCOSTANZE PREGRESSE;</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- NOSTRA GESTIONE DIRETTA IN CASO DI SINISTRO (SOGGETTA A VALUTAZIONE DELLA COMPAGNIA);</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELLA POLIZZA.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- TEMPESTIVITÀ NELL’EMISSIONE (24/48H dal bonifico)</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">- SEMPLIFICAZIONE ITER DI SOTTOSCRIZIONE (TUTTO ONLINE) CON ASSISTENZA AD PERSONAM</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">La Cassa Forense ha sottoscritto con il nostro partner, UIA Underwriting Insurance Agency - Coverholder at Lloyd's, una convenzione, da noi distribuita in esclusiva, per la Polizza RC Professionale. Chiedi maggiori informazioni (</span><span class="fs12lh1-5"><a href="https://www.cassaforense.it/DettaglioConvenzione?id=13421" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.cassaforense.it/DettaglioConvenzione?id=13421', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Convenzione Cassa Forense</a></span><span class="fs12lh1-5">)</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Pedroni Endy</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Scarica il</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1"><a href="https://www.cuneoassicurazioni.it/files/MODULO-DI-PROPOSTA_AVVOCATO_032020.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.cuneoassicurazioni.it/files/MODULO-DI-PROPOSTA_AVVOCATO_032020.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Questionario</a> </span><span class="fs12lh1-5 cf1">e richiedi un</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></b><b><span class="fs12lh1-5 cf1"><a href="https://www.cuneoassicurazioni.it/contatti.html#richieste" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.cuneoassicurazioni.it/contatti.html#richieste', null, false)">Preventivo</a></span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 11:45:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[GARANZIA CONTINUOUS COVER]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Informazioni_Utili"><![CDATA[Informazioni Utili]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">A grande richiesta, di seguito vi spiego di cosa realmente tratta la garanzia in questione.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">La</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Continuos cover</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1">, da non confondersi con la continuità della polizza o con la retroattività, tiene indenne l'assicurato per le richieste di risarcimento derivanti da circostanze, note precedentemente alla decorrenza della polizza di rinnovo, e non denunciate (escluso il dolo entro i 10 gg previsti), purché vi sia continuità assicurativa con il medesimo assicuratore e per nostro tramite per cui attivabile esclusivamente su rinnovo con la stessa compagnia.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">L'estensione agirà a partire dalla data della prima decorrenza della polizza escludendo il periodo di retroattività non di nostra competenza temporale.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Quindi</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">con questa clausola, se sussistono i presupposti sopra esposti, andiamo ad ampliare il termine per la denuncia dei sinistri, con le regole sopra indicate. &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">Per i rinnovi con decorrenza dal 01/01/2020 verrà applicato l'</span><b><span class="fs14lh1-5 cf1">incremento del 10%</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">del premio.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 cf1">Pedroni Endy</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 09:51:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[POLIZZA RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA - COMMERCIALISTI]]></title>
			<author><![CDATA[Pedroni Endy]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=Iniziative"><![CDATA[Iniziative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Cuneo Assicurazioni, intermediario assicurativo professionale rinnova ed innova l'offerta di RC Professionale sulla base dei risultati ad oggi raggiunti: oltre il 90 percento dei professionisti hanno confermato la loro soddisfazione proseguendo il rapporto con le Compagnie da noi rappresentate.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">I risultati conseguiti suggeriscono una nuova iniziativa a tutela della sua attività professionale.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">LA POLIZZA COMPRENDE COME SEMPRE OPERANTI E SENZA MAGGIORAZIONE LE SEGUENTI GARANZIE:</span></b></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Retroattività 5 anni - Attività di Assistenza Fiscale per conto dei CAF - Attività di perito del tribunale - Funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie - Attività di libera docenza - Curatore, Commissario - EDP - Certificazione Obbligatoria e Volontaria - Acquisizioni e Fusioni - Mediazione/Conciliazione - Interruzione e sospensione di attività di terzi - Codice Privacy - DL 81 del 09/04/2008 - Smarrimento documenti - Costi e spese (art. 1917 C.C.) - RC Conduzione Studio (con sottolimite) - Responsabilità</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">solidale (come da condizioni di polizza).</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">LA POLIZZA PUÒ PREVEDERE ALTRE GARANZIE A RICHIESTA:</span></b></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Funzioni di Sindaco e Revisore Legale dei Conti - Funzioni di Amministratore (membro del C.d.A.) - Membro di Organismo di Vigilanza - Membro di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento - Custode giudiziario - Amministratore di stabili e condomini - Amministratore di sostegno, di minori - Visto pesante - Visto leggero: Garanzia con o senza 730.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">ALCUNI ASPETTI DA NON SOTTOVALUTARE:</span></b></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">- POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA POLIZZA IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE;</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">- POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE DI RISCHI CON SINISTRI E/O CIRCOSTANZE PREGRESSE;</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">- NOSTRA GESTIONE DIRETTA IN CASO DI SINISTRO (SOGGETTA A VALUTAZIONE DELLA COMPAGNIA);</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">- SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DELLA POLIZZA.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Pedroni Endy</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Scarica il</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1"><a href="https://www.cuneoassicurazioni.it/files/MODULO-DI-PROPOSTA_COMMERCIALISTA_032020.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.cuneoassicurazioni.it/files/MODULO-DI-PROPOSTA_COMMERCIALISTA_032020.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Questionario</a> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">e richiedi un</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1"><a href="https://www.cuneoassicurazioni.it/contatti.html#richieste" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.cuneoassicurazioni.it/contatti.html#richieste', null, false)">Preventivo</a></span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 14:26:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UIA: SUPER BONUS 110% - I PROTAGONISTI]]></title>
			<author><![CDATA[UIA Direzione Tecnica]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div><header><span class="fs14lh1-5 cf1"><a href="https://www.uiainternational.com/news/?page=125" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.com/news/?page=125', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">SUPER BONUS 110% - I PROTAGONISTI</a></span><br></header></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">In questi giorni alcune banche di rilevanza nazionale hanno portato a termine i processi per lo “sconto” del bonus 110%. Dalle assicurazioni… il nulla. Iniziamo così ad avere un numero importante di “attori” ed ognuno di questi ha precisi compiti e responsabilità. In questo contesto stanno arrivando le vostre osservazioni, le richieste di precisazioni, di appendici/estensioni destinate a fornire idonee garanzie alle crescenti necessità dei professionisti che saranno coinvolti in queste attività. Riteniamo sia utile delineare queste figure, i loro ruoli, le responsabilità. Di tutta evidenza che si tratta di un processo che vedrà una interazione molto attiva.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">I PROTAGONISTI</span></b></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">I certificatori energetici:</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">il superbonus è accessibile solo in presenza dell’APE, Attestato Prestazione Energetica. Si tratta di documentazione che deve essere presentata prima e dopo i lavori da effettuare. Questa certificazione può essere rilasciata esclusivamente da professionista tramite dichiarazione asseverata come poi vedremo. Le professioni che possono svolgere tali incarichi di progettazione &nbsp;sono: INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI che abbiano seguito una formazione abilitante.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Gli asseveratori:</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">le asseverazioni relative alla esistenza dei requisiti energetici sono condizionate da criteri più restrittivi. Sostanzialmente questi professionisti corrispondono alle categorie indicate ma devono essere iscritti in specifici elenchi e non sono abilitati alla progettazione di edifici/impianti. Sussistono similitudini con i tecnici che seguono le pratiche antisismiche. La documentazione prodotta consente di effettuare la detrazione del 110% che per cedere il credito o le agevolazioni/sconti in fattura. Per l’assolvimento di questi incarichi il termine per la presentazione delle asseverazioni &nbsp;è di 90 giorni dalla fine lavori all’ENEA.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">I fiscalisti:</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">i soggetti destinati alla fruizione delle agevolazioni possono mettere in pratica l’utilizzo diretto della agevolazione, optare per lo sconto in fattura, trasformare l’importo in credito di imposta e da qui decidere una cessione a terzi, banche comprese. In questi casi si rende necessario il VISTO DI CONFORMITA’ che certifichi la sussistenza dei presupposti operativi. Il visto viene rilasciato dai commercialisti, ragionieri, periti commerciali iscritti all’albo professionale e muniti di autorizzazioni e di idonea copertura assicurativa. Le disposizioni per l’apposizione del visto non prevedono nessuna modifica in termini di massimali o nuove disposizioni che ne modificano le operatività. Il professionista “fiscale” non ha alcuna necessità di integrazioni se già in possesso della copertura a differenza dei professionisti tecnici. &nbsp;E’ errato parlare di asseverazione se ci si riferisce ai fiscalisti, il termine può essere correttamente usato solo dai tecnici.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Gli amministratori di condominio:</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">sono probabilmente i professionisti più coinvolti causa la loro attività di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti e le probabilità di criticità non possono essere sottaciute in nessuno caso. E’ bene precisare che, come per i fiscalisti, gli amministratori di condominio NON HANNO NESSUN NUOVO GRAVAME ASSICURATIVO. Le responsabilità che potranno scaturire sono consistenti. Partiamo dal fatto che il termine temporale di fruizione del 110% è di natura perentoria, sarà quindi necessario porre in essere tempestivamente tutte le fasi previste, ad iniziare per esempio dalla assemblea condominiale. Senza una delibera i lavori non potranno cantierarsi. In questo caso insorge il problema, ad esempio, della realizzazione logistica della assemblea, unico organo competente per queste decisioni. Più volte è stato ribadito il divieto di assemblea a mezzo internet. La maggioranza per la approvazione/lavori richiesta è con un numero di voti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio. Esempio della delicatezza delle operazioni: la maggioranza deve approvare la redazione degli API nei singoli appartamenti. Anche la sola ipotesi di un’opera che sfondi i plafond previsti possono essere criticità riverberabili sull’amministratore. Altro aspetto: la fruizione del bonus 110% detrazione in 5 anni, la cessione del credito, lo sconto in fattura è una SCELTA INDIVIDUALE, il condominio non può deciderla. Queste sono solo alcune delle particolarità che dovranno affrontare gli amministratori di condominio.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Il condomino:</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">il proprietario di un appartamento decide di cambiare tutti gli infissi dei locali ove abita. In questo caso deve avere l’assoluta certezza che il condominio abbia deliberato i lavori 110% facendo realizzare per esempio il cappotto termico perché alla base della fruizione individuale ci deve essere un’OPERA TRAINANTE.</span></div><div><br></div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Le imprese di costruzione:</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">un ultimo capitolo di non marginale importanza riguarda chi esegue materialmente le opere. Il bonus 110% è nato dalla oggettiva necessità di prestare ossigeno alla “fabbrica Italia”. Tutti i soggetti sopra indicati potranno loro malgrado essere coinvolti nelle attività svolte dalle imprese di costruzione; è quindi necessario che la scelta ricada su società in grado di dimostrare affidabilità finanziaria e che possano esibire adeguate coperture assicurative. Non sono aspetti scontati, le possibilità di crisi economiche che determinano interruzione dei lavori è aspetto quotidiano; i danni arrecati a terzi durante lo svolgimento dei lavori; intervenute verifiche negati sulla qualità degli stessi. Da non sottovalutare nella scelta della azienda incaricata che la stessa sia in grado di dimostrare la assoluta sicurezza sul luogo ove si effettuano i lavori. Nel primo semestre dell’anno il numero dei morti sul lavoro è aumentato del 18,26 percento considerando oltre tre mesi di lockdown. Dal solo mese di maggio i decessi sono aumentati in modo esponenziale e la tendenza dei mesi successivi viene confermata. In molti casi le aziende non avevano coperture assicurative od erano in possesso di polizze con massimali irrisori e rapidamente esauriti. A questo quadro si aggiunge il comportamento delle massime corti di giustizia che hanno condannato in solido i committenti ai lavori.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Sono molteplici i rami assicurativi che potranno essere coinvolti nell’operazione 110%, che si trasformi in una profittevole opportunità per tutti i soggetti, dipenderà anche da noi assicuratori: riusciremo a valorizzare con il nostro contributo, in termini di proposizione assicurativa e di consulenze, questa iniziativa? &nbsp;</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">UIA Direzione Tecnica</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 09:53:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UIA: POLIZZE RC PROFESSIONALI PER OPERATORI DEL MICROCREDITO]]></title>
			<author><![CDATA[UIA Direzione Tecnica]]></author>
			<category domain="https://www.cuneoassicurazioni.it/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div><header><div><b class="fs11lh1-5"><span class="fs14lh1-5 cf1"><a href="https://www.uiainternational.com/news/?page=122" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.uiainternational.com/news/?page=122', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">POLIZZE RC PROFESSIONALI PER OPERATORI DEL MICROCREDITO</a></span></b><br></div></header></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,</span><br></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Muhammad Yunus è un economista del Bengala che nei primi anni '80 organizzò una serie di iniziative economiche destinate a cercare di porre dei rimedi alle storture economiche vigenti in modo da promuovere una azione sociale destinata alle classi meno abbienti per favorire piccole attività imprenditoriali.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Con il decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2 convertito in legge con la Legge 11 marzo 2006 n. 81 e successive integrazioni è stato istituito il</span></div><div><strong><b><span class="fs14lh1-5 cf1">Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito</span></b></strong><span class="fs14lh1-5 cf1">. Dopo un lungo periodo di maturazione, complice il quadro economico, questa meritoria disposizione ha trovato una sua dimensione, le richieste per svolgere l'attività di Tutor per il MICROCREDITO sono diventate una realtà.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Da molti colleghi pervengono domande per assicurare lo svolgimento professionale di questa nuova attività, obbligo da parte nostra studiare e proporre adeguate soluzioni.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Non è possibile, come in molti ci hanno chiesto, emettere semplici estensioni a polizze già esistenti. Un avvocato, per esempio, al quale fosse accordata una richiesta per questa attività creerebbe non poche problematiche di gestione in considerazione delle specifiche operanti nella sua "polizza base". Analoghe considerazioni possono essere tenute in evidenza per quasi tutte le altre posizioni.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Essere un tutor del microcredito non vuol dire che sia sufficiente decidere farlo: occorrono dei passaggi che dovrebbero selezionare la qualità degli operatori a favore dei bacini potenzialmente interessati a fruire di queste possibilità. Occorre una laurea (anche breve), seguire un corso di formazione (esistono anche delle eccezioni), passare un esame con esito positivo, iscriversi ad un Albo, osservare l'obbligo di ore formative, avere una copertura assicurativa. Per chi commette errori sono anche previste sanzioni, che per altro non sono assicurabili.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Da lunedì 29 giugno sarà disponibile una proposta assicurativa di tutto interesse.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Cordiali Saluti</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">UIA Direzione Tecnica</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 09:55:00 GMT</pubDate>
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